La base ACE nel caso di conferimento d’azienda

Con la risposta all’interpello n. 82 del 9 febbraio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le società beneficiarie di conferimenti d’aziende il corrispettivo dell’operazione, ovvero l’attribuzione della partecipazione al socio conferente, non comporta la riduzione della base di calcolo dell’ACE a norma delle previsioni dell’art. 10 comma 3 lettera b) del D.M. 3 agosto 2017, c.d. “Decreto ACE.

L’interpello è stato presentato da una società che nel 2019 era stata interessata da un’operazione di riorganizzazione del proprio gruppo con conseguente conferimento a favore di due società all’epoca possedute dal gruppo di alcuni rami d’azienda, condotti direttamente dal gruppo e da un’altra società.

Alla luce di questa riorganizzazione, l’istante chiedeva conferma relativamente al fatto che i conferimenti di azienda ricevuti fossero esclusi dall’ambito applicativo delle disposizioni di cui all’art. 10 comma 3 lettera b) del Decreto ACE.

Secondo l’Agenzia delle Entrate «i conferimenti d’azienda o di rami d’azienda operati in favore della conferitaria a fronte della corresponsione di un corrispettivo in natura non devono comportare alcuna sterilizzazione della base ACE in capo alla società conferitaria».

Nel caso in esame «il conferimento d’azienda di cui ha beneficiato l’istante ha previsto l’apporto di un complesso di beni (ramo d’azienda) in capo allo stesso, il quale – in contropartita – ha ceduto una quota di partecipazione nella società conferitaria».

Proprio in virtù dell’assenza di un corrispettivo in denaro si escluderebbe che tale ipotesi possa rientrare, in capo al conferitario, nelle operazioni di acquisto di azienda/ramo d’azienda potenzialmente elusive, in quanto non sarebbe possibile la generazione di fenomeni di proliferazione della base ACE non esistendo una movimentazione di denaro.

 

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