Conferimento a realizzo controllato per la riorganizzazione del patrimonio societario familiare

Con istanza di interpello n. 203 del 21/04/2022 l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al quesito posto da un padre intenzionato, congiuntamente ai quattro figli, a porre in essere una riorganizzazione societaria avente ad oggetto quattro società appartenenti agli interpellanti.

La riorganizzazione è stata suddivisa in due fasi: la prima relativa al conferimento congiunto di tutte le quote detenute nelle quattro società rappresentanti il patrimonio societario familiare in una nuova società NewCo Holding; la seconda, relativa al conferimento da parte dei quattro figli della quota da ognuno di essi posseduta nella NewCo Holding in quattro holding personali.

L’Agenzia delle Entrate, fatto un breve excursus sulla disciplina del regime del conferimento di partecipazioni ex comma 2 e comma 2-bis dell’art. 177 del Tuir, si è espressa in modo favorevole, consolidando l’orientamento secondo cui il regime di neutralità indotta dei conferimenti di partecipazioni è ammesso a condizione che il conferente diventi “socio” della conferitaria e quest’ultima diventi socia della società scambiata.

Nel caso in esame, l’Agenzia conferma l’applicabilità sia dell’art. 177 comma 2, relativamente alla prima fase dell’operazione (primo conferimento), sia dell’art. 177 comma 2-bis, relativamente alla seconda fase (secondo conferimento).

Nello specifico, nel primo caso è soddisfatto sia il requisito che i conferenti ricevano partecipazioni della conferitaria, sia che la conferitaria riceva partecipazioni che attribuiscono il controllo ex art. 2359 comma 1 num. 1 cod. civ.

Nel secondo caso sono soddisfatte tutte le condizioni previste dal comma 2-bis, in quanto il conferimento ha per oggetto il conferimento di partecipazioni qualificate, anche tenendo conto del meccanismo di demoltiplicazione previsto dalla norma, e le società conferitarie sono holding unipersonali.

In merito all’acquisizione del controllo, l’Agenzia delle Entrate conferma che rileva esclusivamente la posizione del soggetto conferitario.

Ne consegue che il requisito del controllo può essere validamente integrato anche se l’acquisto delle partecipazioni proviene da più soci titolari di quote della società conferita.

In questo caso, il conferimento deve avvenire però uno actu, all’interno di un progetto unitario di acquisizione della partecipazione avente ad oggetto una partecipazione idonea a consentire alla società acquirente l’assunzione e/o l’incremento del controllo della società scambiata.

Inoltre, non è rilevante che vengano attribuiti diritti parziari (usufrutto o nuda proprietà della partecipazione) o che i diritti di voto non siano proporzionali alla partecipazione al capitale, purché tramite il conferimento la società conferitaria possa ottenere il c.d. controllo di diritto, ossia la maggioranza dei diritti di voto nelle assemblee ordinarie delle società partecipate.

 

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