Cessione di azienda infragruppo

Con la risposta a interpello n. 213/2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti nell’ambito di operazioni di cessione d’azienda fra due società.

L’interpello congiunto è stato presentato da due società appartenenti al medesimo gruppo, Alfa Spa e Beta Srl, rispettivamente cedente e cessionaria, con l’intento di ottenere conferma del fatto che la cessione d’azienda non possa essere considerata operazione abusiva ai sensi dell’art. 10-bis della Legge num. 212/2000, con riferimento ai comparti impositivi Ires e Irap.

Nel caso prospettato le interpellanti hanno evidenziato la scelta della cessione (c.d. forma diretta) come modalità di circolazione dell’azienda.

Su tale punto l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che “rientra ordinariamente nella discrezionalità del contribuente la scelta relativa alle modalità di circolazione dell’azienda, in forma diretta (i.e. cessione) o in forma indiretta (i.e. trasferimento di partecipazione)”.

Infatti, prosegue l’ufficio, “si tratta, con ogni evidenza, di operazioni che, seppur disciplinate da regimi fiscali differenti, sono poste dall’ordinamento tributario su un piano di pari dignità fiscale”.

Per quanto riguarda il disconoscimento dell’operazione, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la tesi prospettata dal contribuente, e cioè che non ci si troverebbe nella situazione di dover ricorrere alla disciplina antiabuso, poiché non si configurerebbe l’esistenza di un vantaggio fiscale indebito in presenza di un’operazione di trasferimento di ramo d’azienda in luogo di altre operazioni alternative.

Non osta a tale conclusione la circostanza che “l’operazione prescelta per la circolazione dell’azienda assuma natura realizzativa consentendo al contribuente l’utilizzo di posizioni fiscali legittimamente costituite e maturate nel corso del tempo” (n.d.r.: l’utilizzo di perdite pregresse da parte di Alfa Spa a fronte della plusvalenza realizzata con la cessione del ramo d azienda).

 

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