Individuazione della residenza fiscale

Come sappiamo con il termine esterovestizione ci si riferisce a quel fenomeno mediante il quale si realizza una dissociazione tra residenza reale e residenza fittizia, con lo specifico fine di evadere le imposte e ottenere, contestualmente, un indebito risparmio d’imposta.

Con l’ordinanza n. 18009 del 6 giugno 2022 la suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, che aveva contestato la residenza fiscale in Svizzera da parte di un cittadino iscritto all’AIRE, sulla base della presunta esterovestizione dello stesso.

In sua difesa il cittadino svizzero dimostrava, conformemente ai criteri previsti dalla Circolare 140/E/1999, di essere:

  • effettivamente residente in Svizzera dal 1997;
  • iscritto all’Aire dal 1998, unitamente alla moglie ed al figlio;
  • titolare del mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione in Svizzera;
  • titolare di più utenze domestiche.

Egli sosteneva, in particolare, che il fatto che lavorasse presso una società con sede in Italia non avrebbe avuto particolare importanza ai fini della legittima individuazione della sua residenza fiscale.

Ciò premesso, i giudici della Suprema Corte hanno condiviso, anche in sede di legittimità, la decisione del giudice di merito, tenendo conto che il contribuente ha “esaurientemente adempiuto all’onere probatorio posto a suo carico”.

In particolare, il giudice del gravame ha ritenuto il trasferimento della residenza in Svizzera non fittizio. In base al consolidato orientamento giurisprudenziale, il domicilio della persona fisica viene individuato come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, come desumibile da elementi presuntivi.

In definitiva, nel caso in esame, il giudice di merito ha negato che il cittadino estero possa configurarsi come residente in Italia, esaminando adeguatamente i vari elementi dedotti e provati dal ricorrente ai fini della residenza. Tali elementi sono relativi alla sfera personale e familiare del soggetto passivo mettendo in evidenza che da molti anni la persona fisica ha stabilito il proprio centro di interessi in Svizzera, insieme al proprio nucleo familiare, a nulla rilevando il luogo di lavoro.

 

Approfondisci con l’ordinanza completa della Corte di Cassazione n. 18009 del 6 giugno 2022

 

Leggi la circolare completa n. 140/E/1999