Tassazione dei dividendi relativi a partecipazioni qualificate distribuiti dal 1° gennaio 2023

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 454 del 16 settembre 2022, ha espresso il suo orientamento in merito alla tassazione dei dividendi relativi a partecipazioni qualificate distribuiti dal 1° gennaio 2023. Secondo la stessa Agenzia, ai dividendi relativi a partecipazioni qualificate, detenute da persone fisiche fuori dal regime di impresa, distribuiti a partire dal 1° gennaio 2023, si dovrà applicare la ritenuta a titolo imposta o l’imposta sostitutiva nella misura del 26%, anche se la relativa delibera assembleare è intervenuta prima di tale data.

Nel caso di specie il soggetto istante è una società di capitali il cui capitale è detenuto in parti uguali da tre soci persone fisiche. L’Organo Amministrativo vorrebbe convocare l’assemblea dei soci entro il 31 dicembre 2022, per deliberare una distribuzione di utili accantonati a riserva che si sono formati precedentemente al 31 dicembre 2007. L’effettiva distribuzione ai soci avverrebbe in diverse tranche da ripartire in più anni.

Secondo l’istante tale distribuzione rientrerebbe nel regime transitorio introdotto dalla Legge n. 205 del 2017, in quanto la delibera avverrebbe entro il 31 dicembre 2022, anche se la distribuzione sarà successiva. I dividendi quindi, non sarebbero da assoggettare a ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26 per cento da parte della stessa società ma concorrerebbero alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF dei soci nella misura del 40 per cento dell’importo deliberato.

La legge di bilancio 2018 ha modificato il regime di tassazione dei dividendi, relativi a partecipazioni qualificate, percepiti dalle persone fisiche fuori dal regime di impresa di cui all’art. 67, co. 1 lett. c) del TUIR. Secondo le modifiche introdotte, tali utili devono essere tassati alla fonte nella misura del 26 per cento, con applicazione della ritenuta a titolo d’imposta ovvero dell’imposta sostitutiva. Tuttavia, tale legge prevede inoltre l’applicazione di un regime transitorio secondo cui alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente, per cui i dividendi concorrono alla formazione del reddito del percettore con una imponibilità parziale, legata alle variazioni delle aliquote IRES, nella misura del:

  • 40 per cento per gli utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
  • 49,72 per cento per gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
  • 58,14 per cento per gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

A parere dell’Amministrazione finanziaria, che sul punto richiama quanto chiarito nella Ris. n. 56/E del 2019, l’individuazione normativa dell’arco temporale di vigenza del regime transitorio e l’applicazione del principio di cassa, previsto per la tassazione del dividendo in capo al socio porta a ritenere che per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica la ritenuta a titolo imposta o l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento. Ne deriva che le riserve di utili distribuite successivamente al 31 dicembre 2022 devono essere assoggettate dalla società a ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26 per cento ai sensi dell’art. 27, co. 1 del D.P.R. 600/1973.

 

Consulta la risposta completa dell’Agenzia delle Entrate.