La detrazione iva per le holding dinamiche

Con l’interpello n. 529 del 27/10/2022, presentato da una società holding, configurabile come “holding dinamica” in quanto avente la caratteristica di esercitare un’attività di interferenza nella gestione delle società partecipate, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla detraibilità dell’IVA relativa ai costi di transazione sostenuti dall’istante in favore delle società partecipate. Nella fattispecie la holding, al vertice di una catena di partecipazioni, offre servizi di supporto di varia natura nei confronti delle società appartenenti al gruppo, a fronte dei quali incassa un corrispettivo calcolato con il metodo del “cost plus”, ovvero imputando i costi di struttura maggiorati di un mark up percentuale o forfettario, a seconda dei casi.

L’Agenzia delle Entrate, richiamando i consolidati canoni interpretativi della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, si è pronunciata sul diritto alla detrazione dell’iva, sostenendo che la holding dinamica che interferisce nella gestione delle partecipate, esercita a tutti gli effetti un’attività economica qualificandosi come soggetto passivo d’imposta, e per tale motivazione ha diritto alla detrazione dell’iva assolta sui costi di transazione e altri costi relativi alla compravendita e gestione di partecipazioni, anche qualora tali costi siano stati sostenuti prima che la holding dinamica desse inizio alla sua attività di interferenza.

Infine, è stato chiesto di valutare la possibilità di ritenere “accessori” all’attività della holding i servizi di finanziamento in favore delle società appartenenti al gruppo. In effetti, l’accessorietà di queste operazioni esenti da imposta escluderebbe l’applicazione del pro-rata ex art. 19-bis comma 2 del D.P.R. 633/72.

Tuttavia, a parere dell’Agenzia, le operazioni di finanziamento non possono essere considerate accessorie poiché l’attività finanziaria è una delle attività tipiche delle holding dinamiche, anche in considerazione dell’ingente ammontare dei finanziamenti erogati dall’istante alle società partecipate.

 

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