L’art. 25 del Ddl di Bilancio 2023 prevede la nuova assegnazione di beni ai soci e la trasformazione in società semplici. Con questa operazione alle società commerciali, sia di persone che di capitali, è consentito assegnare o cedere ai soci beni immobili non strumentali per destinazione e beni mobili registrati, versando un’imposta sostitutiva dell’8% (elevata a 10,5% per le società di comodo).
A beneficiare di tali assegnazioni potranno essere sia i soci persone fisiche che i soci titolari di reddito di impresa, i quali devono essere iscritti nel libro soci, se previsto, entro il 30/09/2022, ovvero entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 a patto che l’atto di trasferimento sia antecedente al 1/10/2022. Non sono considerati ostativi subentri avvenuti dopo il 30/09/2022 per successione o a seguito di fusione e scissione. Per quanto riguarda la trasformazione è necessario, invece, che tutti i soci esistenti alla data dell’atto fossero presenti nella società trasformanda al 30/09/2022, anche se con differenti percentuali.
Affinché si possa procedere alla trasformazione in società semplice è necessario che l’oggetto sociale sia costituito dalla gestione di beni “assegnabili”, ossia immobili o beni mobili registrati. Dunque, l’aspetto fondamentale è l’attività che qualifica l’oggetto della società: l’esistenza di eventuali beni non agevolabili non pregiudica la trasformazione, salva l’applicazione di imposte ordinarie sulle plusvalenze originate da questi ultimi beni. Inoltre, le operazioni preliminari poste in essere al fine di creare i presupposti per accedere alla disposizione agevolativa non sono censurabili in quanto non considerate abusive. Ciò vuol dire che è legittimo per le società che attualmente svolgono più attività oltre a quella immobiliare, procedere ad una preventiva scissione con trasferimento ad altra società delle attività “non immobiliari”, al fine di ottenere il presupposto per poter trasformare la scissa oramai divenuta società di mera gestione immobiliare.
Come detto in precedenza, le plusvalenze realizzate a seguito di assegnazione, cessione o trasformazione, scontano un’imposta sostitutiva nella misura pari all’8%, elevata al 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre esercizi precedenti. L’imposta va versata in due tranche: il 60% entro il 30/09/2023 ed il 40% a saldo entro il 30/11/2023.
La plusvalenza può essere calcolata prendendo, alternativamente, come “valore di assegnazione” il valore normale dell’immobile, o il valore catastale, oppure ancora un valore intermedio tra i due. È prevista inoltre la riduzione alla metà dell’imposta di registro, mentre l’imposta ipo-catastale è applicata in misura fissa.