L’imposta di registro nelle vendite di beni altrui

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35891 del 6/12/2022, si è espressa in merito alla corretta applicazione dell’imposta di registro sulle operazioni di “vendita di beni altrui”.

Nel caso in esame la Suprema Corte è intervenuta sulla legittimità di un avviso di liquidazione per mezzo del quale l’Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale in relazione ad un contratto di vendita da parte di un soggetto di un immobile di proprietà di terzi a favore di tre acquirenti. In tal modo, l’Agenzia delle Entrate, sostenendo il verificarsi di un duplice trasferimento immobiliare, pretendeva il pagamento dell’imposta di registro proporzionale due volte: la prima volta, con riferimento all’atto di vendita dell’immobile di proprietà di terzi e, la seconda, in relazione all’atto di acquisto dello stesso immobile dei terzi da parte del cedente.

La Corte di Cassazione ha rigettato le pretese dell’amministrazione finanziaria ed ha accolto il ricorso presentato dai contribuenti, in quanto la stessa ha escluso il verificarsi di un doppio trasferimento immobiliare, ritenendo quindi che l’atto non debba scontare due volte l’imposta di registro proporzionale sul trasferimento. L’operazione di vendita di un bene immobile di terzi deve scontare l’imposta di registro come un atto soggetto a condizione sospensiva, che sconta l’imposta di registro in misura fissa fino all’avveramento della condizione, nel caso in esame integrato dall’acquisto della titolarità del bene da parte del promittente venditore: solo allora potrà applicarsi l’imposta proporzionale.

Inoltre, il doppio trasferimento non sarebbe giustificato nemmeno dal fatto che, come sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, si sia verificata una doppia trascrizione degli atti. Infatti, tale obbligo, a parere della Corte di Cassazione, ha ragion d’essere per il solo fine di assicurare il principio della continuità delle trascrizioni.

 

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