Proroga della scadenza del finanziamento soci

Con la sentenza n. 257/2022 il Tribunale di Milano si è pronunciato sull’illegittimità della delibera di approvazione del bilancio di una società a responsabilità limitata.

Nello specifico, i giudici sono stati chiamati ad esprimersi circa la delibera di proroga del termine già scaduto pattuito per il rimborso del finanziamento da parte dei soci di una srl. Nel caso in esame i soci avevano erogato nel corso del tempo diversi finanziamenti in favore della società e, alla scadenza del termine per il rimborso, l’assemblea, a maggioranza e con il voto contrario di uno dei soci finanziatori, ne aveva prorogato la scadenza. Nel bilancio dell’esercizio in cui scadeva il termine per la restituzione, tra i debiti esigibili “oltre l’esercizio” veniva indicata anche la parte di debito per finanziamento nei confronti del socio che si era opposto alla proroga.

I giudici milanesi hanno affermato che il finanziamento dei soci alla società è qualificabile come un contratto di mutuo, con la conseguenza che le sue condizioni non possono essere modificate da una sola parte a proprio vantaggio.

In virtù di tale principio, dunque, è stata accolta l’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio da parte del socio dissenziente, dichiarando l’illegittimità dell’appostazione in bilancio dei debiti per finanziamenti soci tra quelli scadenti “oltre l’esercizio”, per la parte riferita al finanziamento del socio che non aveva dato il suo consenso alla proroga.

 

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