Commercialità delle partecipazioni nel conferimento a realizzo controllato

Con la recente risposta all’interpello n. 4 del 4 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla corretta applicazione del c.d. conferimento a realizzo controllato ex art. 177, comma 2-bis del Tuir.

Nel caso presentato all’Agenzia delle Entrate, una società holding detenuta da tre soggetti persone fisiche, possiede diverse partecipazioni, tra cui: una partecipazione del 100% in una società immobiliare di gestione (proprietaria dell’immobile dato in locazione alle altre società del gruppo) e partecipazioni totalitarie in due società commerciali e industriali che, a loro volta, possiedono partecipazioni non qualificate in alcuni consorzi.

È intenzione di due degli attuali soci procedere al conferimento delle partecipazioni da loro detenute nella holding a favore rispettivamente di due società unipersonali a responsabilità limitata, possedute integralmente dai due soci conferenti, ai sensi dell’art. 177, comma 2-bis del Tuir.

La fattispecie prevista dall’art. 177, comma 2-bis del Tuir prevede che le partecipazioni:

  1. rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 % o al 20 %, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 % o al 25 %, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
  2. siano conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

La norma disciplina delle regole particolari per i conferimenti di partecipazioni detenute nelle holding: le percentuali di cui al punto 1. – tenuto conto dell’effetto demoltiplicativo prodotto dalla catena partecipativa – devono intendersi riferite “a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’attività commerciale, così come definita dall’art. 55 del Tuir”.

Nell’interpello l’istante sottolinea che l’immobiliare di gestione potrebbe essere carente del requisito della commercialità, così come definito dal regime PEX ex art. 87 del Tuir, mentre i consorzi non esercitano effettivamente attività commerciale.

L’interpretazione formulata dall’ Agenzia delle Entrate è basata sul dato letterale della norma, la quale prevede la verifica delle percentuali partecipative detenute dalle holding con riferimento “a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale, secondo la definizione di cui all’art. 55 del Tuir”. Di conseguenza, non hanno rilevanza ulteriori requisiti e condizioni previsti da altre disposizioni (come, ad esempio, la verifica della commercialità a norma dell’art. 87 del Tuir). Appurato lo svolgimento di un’attività commerciale, anche la partecipazione nella società “immobiliare di gestione” è soggetta al superamento del test di qualificazione di cui al comma 2-bis, mediante l’applicazione del metodo del demoltiplicatore.

Inoltre, la norma impone alle holding di effettuare tala verifica nei confronti delle società indirettamente partecipate. Nel caso in esame, per quanto riguarda le partecipazioni in consorzi, a parere dell’Agenzia delle Entrate, la verifica non opera poiché le partecipazioni sono detenute in enti privi della veste giuridica di società, e di conseguenza tali partecipazioni sono esonerate dal superamento del test di qualificazione con il metodo del demoltiplicatore.

 

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