Rivalutazione di partecipazioni quotate

Con la Legge di Bilancio 2023, oltre ad essere stata prorogata la possibilità di rivalutare le partecipazioni non quotate, è stata estesa tale possibilità anche alle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione (partecipazioni quotate).

In buona sostanza, la nuova rivalutazione delle partecipazioni quotate ricalca la stessa disciplina del regime della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate, fatta eccezione per la base imponibile dell’imposta sostitutiva che, per le società quotate, deve essere pari al valore normale calcolato ai sensi dell’art. 9 comma 4 lett. a) del Tuir.

Alcune perplessità sono state chiarite dall’Amministrazione finanziaria in risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-00248 del 18 gennaio 2023. In primo luogo, è stato specificato che, per i titoli detenuti in regime di risparmio amministrato, non è necessario produrre alcuna documentazione relativa ai criteri di determinazione del valore delle partecipazioni cui si è fatto riferimento in sede di rideterminazione del costo fiscale delle stesse.

Inoltre, è stato chiarito che:

  • come per le partecipazioni non quotate, il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato a cura del contribuente e non da parte dell’intermediario;
  • possono avvalersi del regime anche i contribuenti che optano per il regime del risparmio gestito.

Il chiarimento più significativo consiste nel ritenere che qualora il contribuente intenda vendere la partecipazione prima del 15 novembre 2023 e abbia optato per l’applicazione del regime del risparmio gestito o amministrato, “lo stesso dovrà fornire prova all’intermediario di aver versato prima della cessione l’imposta sostitutiva o almeno la prima rata, al fine di consentire all’intermediario di utilizzare il valore rideterminato ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza”. In altre parole, è necessario pagare l’imposta sostituiva del 16% (oppure anche solo la prima rata) prima di effettuare la cessione della partecipazione.

 

Approfondisci con l’interrogazione parlamentare completa.