Donazione di quote societarie estere – trattamento fiscale

Con la sentenza n. 5674 del 23/02/2023, la Corte di Cassazione si è espressa in merito all’applicazione dell’imposta per le donazioni di quote di società estere. Si ricorda, a tal proposito, che l’art. 3 comma 4-ter del D.lgs. 346/90 prevede, in presenza di talune condizioni, l’esenzione dall’imposta, con l’obiettivo di agevolare il passaggio generazionale delle aziende di famiglia per i trasferimenti effettuati, anche mediante patti di famiglia, a favore dei discendenti o del coniuge, aventi ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali o azioni.

La condizioni che tali trasferimenti devono rispettare sono le seguenti:

  • acquisizione o integrazione del controllo sociale ex 2359 comma 1 n. 1 c.c. da parte del beneficiario;
  • prosecuzione dell’attività o mantenimento del controllo da parte degli aventi causa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento, rilasciando apposita dichiarazione scritta in tal senso in sede di dichiarazione di successione o atto di donazione.

La predetta norma fa riferimento alle “quote sociali e azioni di soggetti di cui all’art. 73 comma 1 lett. a) del Tuir”, norma relativa solo alle “società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione nonché le società europee” residente nel territorio dello Stato, senza fare nessuna menzione alle quote di società estere.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, nel corso del 2016 un soggetto aveva donato quote di una società lussemburghese ai suoi due figli e tre nipoti. Il trasferimento non aveva scontato l’imposta di donazione, ritenuto esente ex art. 3 comma 4-ter del D.lgs. 346/90, nonostante non fosse stata presentata la dichiarazione relativa al vincolo di conservare le quote per 5 anni. Le parti infatti sostenevano che la norma di esenzione consentisse di applicare l’agevolazione di favore alla donazione di quote di società estere anche in assenza delle condizioni prevista dalla norma.

La Cassazione, sebbene da un lato sottolinei come l’eventuale esclusione delle quote di società estere dall’esenzione sia inammissibile poiché in contrasto con la libertà di stabilimento sancita dal diritto dell’Unione, dall’altro stabilisce di non accogliere le pretese dei contribuenti, i quali ritengono che i trasferimenti di quote estere non debbano rispettare le condizioni previste dall’art. 3 comma 4-ter del D.lgs. 346/90; ma questa interpretazione, a parere della Corte, penalizzerebbe le società residenti rispetto alle società non residenti; dunque, l’esenzione opera anche per le partecipazioni estere ma alle stesse condizioni richieste dal medesimo articolo con riferimento alle partecipazioni in società residenti.

Nel caso in esame, non poteva sussistere l’esenzione, in quanto le quote non erano tali da far acquisire il controllo ex art. 2359 comma 1 n. 1 c.c., né era stata resa la dichiarazione relativa alla detenzione per almeno un quinquennio.

 

Leggi la sentenza completa della Corte di Cassazione.