L’art. 87 del Tuir disciplina un regime fiscale di esenzione per il realizzo di partecipazioni che rispettano specifici requisiti (c.d. Participation exemption o PEX). La ratio della norma risiede nell’eliminare la doppia imposizione mediante il meccanismo dell’esenzione del 95% della plusvalenza realizzata.
I requisiti delle partecipazioni sono richiamati al comma 1 dell’art. 87 del Tuir, e nello specifico sono:
- ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione (si considerano cedute per prime le quote o azioni acquistate in data più recente);
- classificazione nelle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- residenza fiscale della società partecipata in uno Stato diverso da quelli considerati black list;
- esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale così come definita dall’art. 55 del Tuir.
Sull’inderogabilità dei requisiti sopra riportati è intervenuta la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 3463 del 3 febbraio 2023.
Nel caso esaminato, una società ricorreva in cassazione contro l’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, che aveva rigettato l’appello della contribuente avverso la sentenza n. 102/1/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Modena. Con tale decisione era stato respinto il ricorso della stessa società contro l’avviso di accertamento emesso, ai fini IRES e IRAP per l’anno 2004, che recuperava a tassazione la plusvalenza da realizzo di una partecipazione, a causa dell’inapplicabilità dell’esenzione di cui all’art. 87 del Tuir. Il giudice tributario di appello aveva negato che la plusvalenza fosse esente da imposta in mancanza del requisito di cui all’art. 87, comma 1, lett. b), TUIR, della classificazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.
La Suprema Corte, non ravvisando l’illegittimità costituzionale sollevata dal contribuente, ha confermato che l’iscrizione delle partecipazioni nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso tra l’attivo circolante preclude qualunque possibilità di applicazione dell’esenzione anche nel caso in cui la partecipazione venga successivamente iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie, non accogliendo quindi il ricorso.