Cessione dell’unica partecipazione da parte della holding e diritto di recesso

Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici del Tribunale di Roma, una holding, che aveva deliberato la cessione della sua unica partecipazione societaria (totalitaria), a sua volta controllante di diverse società operative, rimanendo di conseguenza proprietaria di soli beni immobili, impugnava il recesso esercitato ai sensi dell’art. 2473 comma 1 c.c. dal socio dissenziente.

In sostanza, essa passava dall’essere una società che gestiva e coordinava un’altra società, all’essere una società deputata alla semplice gestione di un patrimonio immobiliare. Sebbene lo statuto della holding consentisse l’effettuazione di operazioni commerciali e immobiliari, a patto che esse non costituissero “attività prevalente”, i giudici non hanno accolto le pretese della società, ritenendo che la delibera di cessione dell’unica partecipazione detenuta comportasse una modifica di fatto e sostanziale dell’oggetto sociale, e pertanto idonea a rendere legittimo il recesso del socio che non aveva prestato il consenso, in quanto il richiamato art. 2473 comma 1 c.c. attribuisce, tra l’altro, il diritto di recesso ai soci che non abbiano acconsentito al cambiamento dell’oggetto sociale, che può essere formale, quindi con una delibera assembleare, oppure di fatto, e dunque mediante il compimento di atti di gestione che, pur non incidendo sull’oggetto sociale indicato nello statuto, ne comportino una modifica sostanziale.

In conclusione, i giudici del Tribunale di Roma, con la Sentenza n. 17673/2022, hanno ritenuto legittimo il recesso del socio, esercitato in virtù della realizzatasi modifica radicale dell’attività della holding,  anche in considerazione del fatto che l’operazione non era stata attuata al fine di riorganizzare il gruppo imprenditoriale fino ad allora facente capo alla holding, ma di arrestare e ripianare le perdite della holding stessa.

 

Approfondisci con la sentenza completa del Tribunale di Roma.