Responsabilità personale dell’amministratore di società di capitali nel biennio ante cancellazione

Con la sentenza n. 9236 del 4/4/2023, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla responsabilità personale dell’amministratore di società di capitali a seguito di cancellazione dal Registro delle Imprese nell’ipotesi di “occultamento” di attività sociali. Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per imposte dirette ed Iva nei confronti della società cancellata, e tale avviso era stato oggetto di ricorso da parte della società.

La Suprema Corte fonda le sue ragioni sul disposto di cui all’art. 36 comma 4 del DPR 602/73, in base al quale è responsabile l’amministratore rispondendo in proprio del pagamento delle imposte, anche per gli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione della società estinta, se ha occultato attività sociali, anche tramite omissioni nelle scritture contabili. I giudici hanno chiarito che con il termine “occultato” ci si riferisce ad una varietà indefinita di operazioni che possono far scaturire la responsabilità dell’amministratore, quali operazioni sul piano contabile, o operazioni volte alla diminuzione della garanzia patrimoniale della società, o comunque ogni attività di evasione a danno dell’Erario (omissioni contabili, non presentazione delle dichiarazioni fiscali o presentazione di dichiarazioni fiscali infedeli).

Nel caso in esame, l’amministratore aveva posto in essere numerose e rilevanti operazioni soggettivamente inesistenti a cui corrispondevano relative dichiarazioni dei redditi infedeli. Appurata tale condotta, i giudici della Suprema Corte hanno espresso il principio di diritto per cui “In tema di società di capitali estinte per cancellazione dal registro delle imprese, l’art. 36, comma 4, DPR 602/1973, nel testo ratione temporis vigente, estende la legittimazione passiva all’obbligazione tributaria e la responsabilità, non soggetta alle condizioni poste per le ipotesi di cui ai commi 1 e 3 del medesimo art. 36, anche agli amministratori che abbiano compiuto, nel corso degli ultimi due periodi di imposta antecedenti alla messa in liquidazione, operazioni di liquidazione ovvero abbiano occultato attività sociali, anche ma non esclusivamente attraverso omissioni in contabilità, ad esempio mancando di presentare le dichiarazioni fiscali o attraverso la redazione e presentazione di dichiarazioni infedeli”.

 

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