La scelta di non distribuire utili e i soci di minoranza

Con la Sentenza n. 907 del 19/01/2023 il Tribunale di Roma si è pronunciato sul tema della distribuzione degli utili nelle società di capitali. Nel caso in esame, due soci di minoranza avevano impugnato, chiedendone l’annullamento, la delibera assembleare del 5 giugno 2020 mediante la quale, con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, gli utili della società venivano portati a nuovo non prevedendo, dunque, la distribuzione di dividendi.

I giudici hanno in primo luogo ribadito che prima della delibera di distribuzione di utili i soci non godono di alcun diritto alla relativa percezione degli stessi, potendo l’assemblea impiegare in maniera legittima tali utili per altri fini o rinviarne la distribuzione nell’interesse della società, fermo restando il diritto dei soci di minoranza di pretendere un comportamento da parte dei soci di maggioranza coerente con lo scopo sociale, adottando correttezza e buona fede.

Infatti, la decisione di non distribuire utili è censurabile solo se risulti espressione di un’iniziativa dei soci di maggioranza volta ad ottenere un indebito vantaggio a danno dei soci di minoranza. È in tal caso necessario dimostrare l’esercizio fraudolento o ingiustificato del potere di voto, non potendo l’abuso consistere nella semplice valutazione discrezionale del socio dei propri interessi, ma dovendo concretarsi nell’intenzionalità dannosa del voto, e in questi casi il relativo onere probatorio grava sul socio di minoranza.

Per quanto concerne la decisione di non distribuire utili, gli abusi vanno appurati anche alla luce di eventuali motivazioni addotte a sostegno di essa. Tuttavia, tali motivazioni, in assenza di una previsione normativa, non sono necessarie, non sussistendo un obbligo per il socio di enunciare la propria scelta discrezionale, potendo lo stesso liberamente perseguire i propri interessi, salvo il limite dell’abuso del diritto.

La richiesta di annullamento relativa al caso in esame si fondava sul fatto che nella delibera impugnata non veniva giustificata la decisione di non distribuire tali utili. Tuttavia, tale mancanza era stata superata con successiva delibera assembleare del 13 novembre 2020 che, appunto, adduceva le motivazioni relative alla non distribuzione degli utili, “sanando” il vizio della prima delibera. Per tali motivi i giudici romani hanno ravvisato la cessazione della materia del contendere non accogliendo, pertanto, la richiesta di annullamento della delibera assembleare.

 

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