L’azione contro i soci dei creditori di una società estinta

Con la sentenza n. 10752 del 21/4/2023, la Corte di Cassazione ha sancito che, nel caso in cui in pendenza dell’azione esercitata da un creditore sociale con lo scopo di ottenere il relativo adempimento venga deliberata l’estinzione della società stessa, si configura una successione del debito che si trasferisce in capo ai soci, i quali hanno il dovere di risponderne entro i limiti di ciò che hanno ottenuto in base al bilancio finale di liquidazione ex art. 2495 comma 3 c.c. Inoltre, la citata norma dispone che i creditori insoddisfatti possono far valere le loro pretese anche nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è ad essi imputabile.

I giudici della Suprema Corte hanno chiarito che, nel caso in cui all’estinzione della società, di persone o di capitali, con conseguente cancellazione della stessa dal Registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determini un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:

  • l’obbligazione della società non si estingue – perché ciò precluderebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale – ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, durante la vita della società, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
  • i beni e i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci. Ciò con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, con riguardo ai quali l’inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.

Affinché i soci siano obbligati ad adempiere verso il creditore sociale non soddisfatto occorre soltanto che lo stesso creditore dia prova della distribuzione dell’attivo ai soci in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi del fatto costitutivo della responsabilità di questi ultimi.

 

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