L’aumento delle sanzioni per l’omessa compilazione del quadro RW

Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 11849 del 5/5/2023 i giudici sono intervenuti sulla questione delle sanzioni in tema di monitoraggio fiscale e omessa compilazione del Quadro RW.

La Cassazione ha stabilito che nel caso in cui il contribuente ometta, per più anni, la presentazione del quadro RW interviene la continuazione ex art. 12 comma 5 del D.Lgs. 472/97, la quale dispone l’aumento della sanzione prevista per la violazione più grave dalla metà al triplo.

Il richiamato art. 12 del D.Lgs. 472/97, in tema di cumulo giuridico e continuazione, stabilisce che:

  • al comma 1, è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi o commette, pure con più azioni od omissioni, violazioni formali della medesima disposizione;
  • al comma 2, la sanzione di cui al punto precedente si applica anche a coloro i quali, in tempi diversi, commettono più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione altresì periodica del tributo;
  • al comma 3, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, la sanzione base cui riferire l’aumento è quella più grave aumenta di un quinto;
  • al comma 5, se violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi d’imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo.

Nel caso in esame il contribuente aveva commesso delle violazioni ripetute per più anni che non erano collegate ad un tributo, situazione che si verifica in generale per le omesse/irregolari comunicazioni del quadro RW. In tale situazione non si configura, quindi, l’ipotesi prevista dal terzo comma sopra richiamato, non essendoci violazioni su imposte; pertanto, riprendendo l’esempio della sentenza, se per diversi anni si omette il quadro RW e la sanzione è di 520.000 lire per anno, la sanzione unica è pari a 780.000 lire (520.000 aumentato della metà, applicando l’aumento minimo: 520.000 + 260.000 = 780.000).

Invece, secondo la tesi dell’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’applicazione della sanzione unica di cui al comma 5, è necessario che le violazioni relative a più periodi d’imposta e della stessa indole, siano di carattere formale, oppure che le stesse tendano a pregiudicare, nella loro progressione, la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo di ciascun periodo, come disposto dal comma 2. Dunque, per estendere il cumulo a più periodi d’imposta è necessario appurare che ci sia il concorso di violazioni formali o la progressione. In altri termini, per l’amministrazione finanziaria di applicherebbe prima l’aumento dalla metà al triplo e poi quello da un quarto al doppio.

I giudici della Suprema Corte hanno respinto i motivi dell’Agenzia delle Entrate stabilendo che il comma 5 prende a specifico riferimento il caso di violazioni aventi la stessa indole commesse in periodi di imposta diversi; per questo motivo è escluso che possa applicarsi la disciplina del cumulo giuridico previsto dal comma 1, non verificandosi né l’unicità della condotta, né la natura formale delle violazioni della stessa disposizione di legge commesse con più azioni od omissioni.

In conclusione, il principio espresso dalla Corte di Cassazione afferma che se le omissioni/irregolarità riguardano più anni e sono della stessa indole, opera il solo aumento dalla metà al triplo.

 

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