Consenso ed efficacia dell’aumento di capitale

Con la Sentenza n. 2609 del 10/03/2023 del Tribunale di Napoli, i giudici hanno ribadito la natura consensuale del contratto di sottoscrizione di un aumento di capitale. Secondo la sentenza, il contratto si perfeziona nel momento in cui la società riceve la dichiarazione di sottoscrizione. Di conseguenza, mentre in sede di costituzione della società il versamento del 25% del dovuto all’organo amministrativo costituisce un requisito di perfezionamento del contratto di sottoscrizione delle quote di partecipazione, in sede di aumento di capitale costituisce un mero atto esecutivo di tale contratto già perfezionatosi grazie al consenso.

La Sentenza in oggetto richiama una precedente decisione della Suprema Corte (Sentenza n. 19813/2009) che ha stabilito che l’obbligo del socio di effettuare il versamento deriva dalla sottoscrizione della quota di capitale offerta, indipendentemente dalla sua partecipazione alla deliberazione di aumento. Il contratto di sottoscrizione è considerato un contratto consensuale che si perfeziona con lo scambio del consenso tra il socio sottoscrittore (o un terzo) e la società attraverso l’organo amministrativo.

Inoltre, la manifestazione di volontà del socio o del terzo di sottoscrivere l’aumento di capitale non è soggetta a forme particolari e può essere dedotta anche da comportamenti concludenti. La Sentenza fornisce anche indicazioni sul lasso di tempo tra la sottoscrizione e l’adempimento dell’obbligo di versamento, sottolineando il principio di buona fede esecutiva e il bilanciamento tra l’interesse della società nell’ottenere il versamento e gli sforzi richiesti al sottoscrittore.

Infine, viene confermata la possibilità di compensare il debito relativo all’apporto del conferimento in denaro con un eventuale credito verso la società, a meno che ciò sia vietato dallo statuto o dalla delibera di aumento.

 

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