Responsabilità degli amministratori privi di deleghe

Il Tribunale di Bologna, nella Sentenza n. 165/2023, ha affrontato il tema della responsabilità degli amministratori privi di deleghe, esaminando vari aspetti e doveri legati alla loro posizione.

In primo luogo, si sottolinea che la delibera di nomina dell’amministratore è un atto negoziale compiuto dai soci, che crea un rapporto contrattuale con il futuro amministratore. La nomina si perfeziona con il voto favorevole dei soci, senza che la presenza dell’amministratore o la sua accettazione siano elementi essenziali per la validità della delibera.

Tuttavia, l’accettazione da parte dell’amministratore è un atto separato dalla nomina, ma necessario per renderla efficace. Tale accettazione non richiede formalità specifiche e può anche risultare implicita dalle azioni compiute dall’amministratore che sono incompatibili con il rifiuto dell’incarico.

Nello specifico, la sentenza afferma che la responsabilità degli amministratori privi di deleghe non può essere esclusa quando operazioni dannose risultano chiaramente visibili nei bilanci e nella contabilità della società, senza essere nascoste o mascherate attraverso artifici particolari. In ipotesi del genere, infatti, si è in presenza di condotte facilmente conoscibili anche da parte degli amministratori non operativi facendo adeguato uso della diligenza richiesta; diversamente, risultando violati i loro doveri, non è possibile invocare alcuna scusabile ignoranza né di non essere stati informati dall’amministratore delegato, gravando comunque su di essi il dovere di attivarsi per assumere le più idonee contromisure volte ad evitare o limitare il danno conseguente ad operazioni disposte da altri.

La responsabilità degli amministratori privi di deleghe può derivare anche da un difetto di conoscenza, nel caso in cui non abbiano diligentemente rilevato una gestione illecita compiuta da altri amministratori, trascurando di cercare informazioni adeguate. È loro dovere attivarsi affinché il consiglio di amministrazione svolga correttamente il suo compito di vigilanza, impedendo situazioni di gestione illecita. Non sono più soggetti a un obbligo generale di vigilanza, ma devono rispondere quando non si sono attivati per evitare o limitare il danno, avendo conoscenza o possibilità di conoscenza di elementi che richiedono il loro intervento in conformità con il dovere di agire informati.

 

Consulta la sentenza completa del Tribunale di Bologna.