Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 560/2023, ha fornito interessanti chiarimenti in materia di cessione di partecipazioni di controllo con premio di maggioranza.
I giudici hanno precisato che l’abuso di maggioranza si configura quando la delibera oggetto di impugnazione è stata preordinata in modo arbitrario o fraudolento dai soci maggioritari al fine di perseguire interessi divergenti da quelli societari ovvero di ledere gli interessi degli altri soci. La prova di tale abuso spetta al socio di minoranza, che deve indicare i “sintomi” di illiceità della delibera, sia basandosi sugli elementi di fatto esistenti al momento dell’approvazione, sia considerando le circostanze verificatesi successivamente. Ciò permette al giudice di verificare le reali motivazioni e accertare se effettivamente è stato commesso un abuso.
Tuttavia, al di fuori dei casi di esercizio ingiustificato o fraudolento del potere di voto da parte dei soci maggioritari, non è possibile un controllo giudiziario sui motivi che hanno indotto la maggioranza a votare in un determinato modo. Le esigenze relative all’economia individuale del socio che lo hanno portato a votare in un certo modo non sono sindacabili.
Il Tribunale di Bologna ha inoltre sottolineato che l’applicazione di un premio di maggioranza nella cessione di una partecipazione di controllo può essere giustificata nel contesto di normali relazioni sociali e operazioni finalizzate a un riassetto delle maggioranze societarie, secondo logiche e valori ordinari di mercato. Tuttavia, non è giustificabile se è necessitato o estremamente opportuno in un’ottica di uscita dalla società. Nel caso specifico, il Tribunale ha evidenziato che chi stava cedendo la partecipazione di maggioranza aveva manifestato un evidente disinteresse a rimanere nella società, il cui unico scopo imprenditoriale era un progetto immobiliare che si era rivelato difficile e costoso a causa della conflittualità tra i soci e della mancanza di fiducia da parte delle istituzioni bancarie.
Il Tribunale ha concluso affermando che il premio di maggioranza dovrebbe essere escluso anche quando, durante le trattative, non è stato considerato come elemento nella determinazione del prezzo di cessione. Infine, la mancanza di ulteriori offerte di acquisto del pacchetto di controllo a condizioni economicamente più vantaggiose può essere un elemento significativo o addirittura determinante.
Consulta la sentenza completa del Tribunale di Bologna.