Quote non di controllo in una holding ed esenzione imposta di successione

Con l’ordinanza n. 6082 del 28 febbraio 2023, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’esenzione dall’imposta di successione e donazione, come previsto dall’articolo 3, comma 4-ter del decreto legislativo n. 346/1990, si applica solo quando il trasferimento riguarda partecipazioni in una società che effettivamente svolge un’attività d’impresa, e non anche nel caso di una holding.

Nel caso specifico affrontato dalla Corte Suprema, l’Agenzia delle Entrate aveva negato l’applicazione dell’esenzione poiché la società in questione era considerata una società di mero godimento immobiliare, priva di operatività economica e caratterizzata da una gestione statica. Il patrimonio immobiliare di questa società era stato conferito in nuda proprietà dagli azionisti originali. L’Agenzia aveva contestato l’applicabilità dell’esenzione sostenendo che il requisito principale per beneficiare di questo vantaggio fiscale è che “l’oggetto della donazione sia un’azienda o una partecipazione in una società impegnata in un’attività economica effettiva e operativa”.

La Corte Suprema ha confermato l’operato dell’Amministrazione finanziaria, affermando che, nonostante l’improprietà lessicale nella formulazione della norma, l’esenzione dovrebbe applicarsi solo quando sono soddisfatti tre requisiti: l’acquisizione del controllo, la detenzione del controllo per almeno cinque anni e l’esercizio dell’impresa da parte della società trasferita. Questa interpretazione mira a garantire che l’esenzione sia applicata solo ai trasferimenti di partecipazioni in società di capitali che consentono all’erede di acquisire o consolidare il controllo di una società effettivamente impegnata in un’attività d’impresa. In tal modo, il trasferimento del controllo di una società può essere considerato equivalente al trasferimento di un’azienda, e l’esenzione fiscale può contribuire a preservare i livelli occupazionali.

Questa ordinanza solleva questioni su una tematica che ha suscitato un ampio dibattito dottrinale nel corso degli anni. Mentre alcuni autori sostenevano che la norma aveva lo scopo di agevolare solo i trasferimenti di partecipazioni in società effettivamente impegnate in attività d’impresa, altri respingevano questa interpretazione restrittiva, sottolineando che non trovasse fondamento nel testo della norma. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate aveva già espresso un orientamento simile con la Risposta ad Interpello n. 552/2021, affermando che “in assenza di un’azienda, l’applicazione di questa agevolazione violerebbe la ratio della disposizione stessa”. Di conseguenza, sembra che, al momento, questa interpretazione restrittiva prevalga sia nella pratica dell’Amministrazione finanziaria che in giurisprudenza.

 

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