Finanziamenti dei soci senza delibera

Nell’ambito dell’ordinanza n. 27366 della Corte di Cassazione emergono considerazioni importanti riguardo ai finanziamenti soci e alle implicazioni fiscali che questi possono comportare. L’ordinanza delinea una serie di principi e orientamenti che rafforzano il ruolo di tali finanziamenti come elementi di presunzione di evasione fiscale da parte della società stessa. La responsabilità di dimostrare il contrario spetta, in questo contesto, alla società coinvolta.

Il finanziamento soci è spesso oggetto di attenzione da parte dell’Amministrazione finanziaria, che lo utilizza a sostegno della pretesa impositiva. In alcuni casi, questa è un’argomentazione presuntiva utilizzata per dimostrare la mancanza di “fedeltà fiscale” da parte del contribuente, all’interno di un quadro indiziario più ampio. Altre volte, come sembra essere il caso nell’ordinanza menzionata, si presume che ci siano ricavi non dichiarati pari all’importo del finanziamento soci. In queste situazioni, tali importi vengono talvolta ricondotti ai soci stessi, in virtù della presunzione di distribuzione di utili non dichiarati nelle società di capitali con una base sociale ristretta.

L’ordinanza trae alcune conclusioni chiave:

  • la legittimità di un finanziamento soci, opponibile al Fisco, richiede che siano rispettate le formalità delle delibere assembleari e delle registrazioni contabili, entro tempi coerenti con la situazione finanziaria del periodo. In caso contrario, il finanziamento può essere considerato come una reintroduzione di utili non dichiarati nell’azienda (come precedentemente stabilito anche nella Cassazione n. 17322 del 17 giugno 2021);
  • l’articolo 2467 del Codice civile supporta l’idea che un finanziamento non giustificato può essere sintomatico di evasione fiscale, poiché, dal punto di vista civilistico, dovrebbe essere concesso quando esista uno squilibrio nell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o una situazione finanziaria della società che giustifichi un conferimento di tali fondi;
  • è richiesta una prova, anche se basata su indizi, della ragionevolezza del finanziamento, anche in termini di convenienza rispetto alle alternative bancarie;
  • è onere della società dimostrare l’origine dei fondi oggetto del finanziamento, cercando di dimostrare che i soci avevano la disponibilità finanziaria necessaria per effettuare tali finanziamenti. Questo richiede documentazione idonea per contrastare la valenza presuntiva degli indizi presentati dall’Agenzia delle Entrate.

 

 

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