La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 31174 pubblicata lo scorso 9 novembre, ha confermato la correttezza dell’applicazione dell’imposta di registro del 3% a un verbale di assemblea ordinaria di una Srl. Il verbale riguardava la deliberazione di un finanziamento soci a favore della società stessa, e la questione era stata sollevata in seguito alla richiesta dell’Agenzia delle Entrate di applicare l’imposta di registro del 3%, tipica per i contratti di mutuo.
Negli anni 2009 e 2010, in due assemblee ordinarie dell’Alfa SRL, erano stati deliberati finanziamenti infruttiferi da parte di due soci a favore della società. La Commissione tributaria provinciale aveva inizialmente accolto il ricorso dei contribuenti, sostenendo che il verbale di assemblea non costituiva un atto a contenuto patrimoniale soggetto a registrazione fiscale, ma un mero “resoconto degli accadimenti assembleari”.
Tuttavia, nel secondo grado di giudizio, la decisione era stata ribaltata, sostenendo che l’imposta di registro del 3% era dovuta in quanto gli stessi verbali che avevano deliberato la sottoscrizione del versamento a titolo di finanziamento infruttifero integravano il contratto da assoggettare a imposta.
La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione nel respingere il ricorso dei contribuenti. La Corte ha sottolineato che, secondo i principi di interpretazione del contratto, spetta al giudice di merito accertare la volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio. In questo contesto, la Cassazione ha ritenuto plausibile l’interpretazione dei giudici di merito, secondo la quale la volontà delle parti si era già perfezionata nella delibera assembleare, e il successivo atto non era che una conferma di questa volontà già espressa in assemblea.
La Cassazione ha anche affrontato la questione della tassazione per enunciazione dei contratti verbali, affermando che, in base all’art. 22 del DPR 131/86, la nozione di “parti” non deve intendersi solo in senso contrattuale, ma in senso lato. Pertanto, i soci che partecipano al verbale di assemblea sono considerati parti non solo della delibera stessa ma anche degli atti enunciati.
La sentenza, tuttavia, sembra omettere l’esame dell’altra condizione necessaria per la tassazione per enunciazione, ovvero che l’atto enunciante sia registrato, poiché nel caso in esame si trattava di un verbale di assemblea ordinaria non soggetto a registrazione. La Corte cita una sentenza precedente riguardante una delibera di assemblea straordinaria con forma notarile, senza approfondire la distinzione nel presente caso.