Scissione mediante scorporo e beneficiaria preesistente

Il Consiglio notarile di Milano nella massima n. 209 del 7/11/2023 ha esaminato alcuni aspetti legati alla nuova tipologia di scissione mediante scorporo, introdotta all’art. 2506.1 c.c. dall’art. 51 del D.lgs. 19/2023, in conformità alla Direttiva 2019/2121/Ue.

La scissione mediante scorporo è un’operazione straordinaria mediante la quale una società (scissa) trasferisce una parte del suo patrimonio a una o più società beneficiarie, mantenendo le relative partecipazioni e continuando la propria attività. Sebbene l’art. 2506.1 c.c. menzioni specificamente beneficiarie “di nuova costituzione”, il Consiglio notarile di Milano ha chiarito che tale operazione potrebbe essere valida anche se la beneficiaria è una società già esistente.

In questo senso si è espressa la massima in commento, per diverse ragioni. Innanzitutto, si evidenzia che le operazioni straordinarie nel nostro ordinamento non sono rigidamente definite, lasciando spazio a varianti non esplicitamente contemplate dalla legge.

La limitazione della scissione mediante scorporo alle beneficiarie di nuova costituzione è attribuita più alla necessità di adeguamento alla Direttiva 2019/2121/Ue che a una volontà di escludere altre possibilità. Infatti, i notai milanesi specificano che la disciplina semplificata prevista per la scissione mediante scorporo in presenza di società beneficiarie preesistenti potrebbe non applicarsi nel caso in cui si debba determinare il rapporto di cambio nelle scissioni transfrontaliere. In questo contesto, l’art. 2506-ter c.c. richiede la compilazione della situazione patrimoniale e della relazione degli amministratori sui criteri utilizzati per determinare il rapporto di cambio, con la verifica della sua congruità ex art. 2501-sexies c.c.

Per quanto riguarda il diritto di recesso, nel caso di scissione con scorporo a favore di una beneficiaria preesistente, si dovrebbe escludere per i soci della società scissa, mentre potrebbe essere consentito per i soci non consenzienti della beneficiaria preesistente, che vedrebbero l’ingresso di un nuovo soggetto.

La massima esamina anche la questione della “relazione di stima”, sostenendo che, a differenza dei conferimenti, potrebbe non essere richiesta per la scissione mediante scorporo, a meno che non si tratti di situazioni specifiche che richiedono tale perizia.

 

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