Applicazione pex e holding period

In base all’art. 176, comma 4 del TUIR, le partecipazioni ottenute attraverso conferimenti d’azienda in regime di neutralità fiscale sono considerate iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei “bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita”.

La ratio della norma è trasferire l’anzianità dell’azienda conferita sulle partecipazioni ricevute dal conferente, con il fine di soddisfare i requisiti della “pex” previsti dall’art. 87, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, in caso di successiva cessione. La verifica di questi requisiti è già considerata soddisfatta alla data del conferimento se il conferente possiede l’azienda da almeno dodici mesi, come specificato nella risoluzione n. 227/2009 dell’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, la norma pone in rilievo un elemento (l’iscrizione dei beni nei bilanci) che entra in conflitto con la natura “dinamica” dell’azienda, intesa come insieme di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, suscettibile di mutamenti nel tempo.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 8235 del 22 marzo 2023 ha sottolineato che l’art. 176, comma 4 del TUIR fa riferimento ai beni aziendali e, di conseguenza, alla loro proprietà, anziché alla mera titolarità dell’azienda in sé. Pertanto, nel caso di conferimento d’azienda seguito dalla cessione della partecipazione, non possono ritenersi integrati i requisiti di cui all’art. 87 comma 1 lett. a) e b) del TUIR qualora l’azienda sia nella titolarità del conferente per un periodo almeno pari all’holding period, ma i relativi beni siano invece entrati in sua proprietà, e quindi iscritti in bilancio, da un periodo inferiore.

Nel caso sottoposto alla Corte, una società aveva acquisito (nel 2000) un ramo d’azienda e utilizzava per l’esercizio dell’attività d’impresa alcuni beni – terreni, fabbricati, impianti e macchinari – detenuti (dal 2001) in leasing.

Nel 2006, la società aveva riscattato i beni in leasing e li aveva conferiti, insieme alla parte restante del complesso aziendale, in una newco. Subito dopo, la società aveva ceduto la partecipazione in newco realizzando una significativa plusvalenza.

La Cassazione, pur riconoscendo che il ramo d’azienda era nella titolarità della conferente per un periodo almeno pari al c.d. holding period, ha negato l’applicazione della pex, in quanto i beni relativi all’azienda (ossia quelli riscattati) risultavano iscritti in bilancio, a titolo di proprietà, per un periodo inferiore.

La Cassazione ha sottolineato che l’acquisto della proprietà dei beni poco prima della cessione della partecipazione non esclude l’intento speculativo, la cui assenza soltanto giustifica l’applicazione del regime pex.

Questo approccio giurisprudenziale solleva alcune preoccupazioni e una sua applicazione non ponderata potrebbe comportare effetti irragionevoli rispetto alla finalità della disciplina. Ritenere che la plusvalenza generata dalla cessione delle partecipazioni ricevute in cambio di un conferimento d’azienda non beneficia della pex “per quella parte” riferita ai beni acquisiti poco prima della cessione potrebbe imporre una ripartizione poco chiara della plusvalenza, che sembra al di fuori della volontà della normativa.

 

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