Valutazione dei crediti e reato di falso in bilancio

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 1148 depositata il 10 gennaio 2024, ha chiarito che una stima errata dei crediti indicati in bilancio non rende automaticamente falso il bilancio stesso, annullando per prescrizione la condanna di due amministratori accusati di bancarotta.

La condanna dei due amministratori si basava sull’accusa di aver concorso a causare il dissesto della società, occultando l’entità delle perdite attraverso una rappresentazione non veritiera dei crediti nel bilancio. Nel caso in questione, la falsità contestata ai ricorrenti attiene, come si è detto, alla valutazione di esigibilità dei crediti esposti in bilancio al loro valore nominale, laddove, secondo l’accusa, si sarebbero dovuti totalmente svalutare in quanto privi di un effettivo valore di presumibile realizzo.

Il principio contabile n. 15 dell’OIC, nella versione in vigore all’epoca dei fatti contestati (13 luglio 2005), precisa che il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato, tramite lo stanziamento di un apposito fondo di svalutazione, per le perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio. Tale fondo deve essere sufficiente per coprire, nel rispetto del principio di competenza, sia le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi, sia quelle per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti e deve essere basato “su presupposti ragionevoli, utilizzando tutte le informazioni disponibili, al momento della valutazione, sulla situazione dei debitori, sulla base dell’esperienza passata, della corrente situazione economica generale e di settore, nonché dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che incidono sui valori alla data del bilancio”.

La Corte ha respinto l’accusa di falsità basata su una stima fallace, sottolineando che la stima errata non implica automaticamente la falsità. È necessario indicare i criteri di valutazione ritenuti applicabili e rilevanti, specificando come l’omissione di questi abbia effettivamente inciso sulla determinazione del valore.

 

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