La sentenza n. 1960 della Cassazione del 18/01/2024 ha confermato l’orientamento giurisprudenziale che esclude la possibilità di applicare l’imposta di registro sul finanziamento soci in forma verbale, enunciato nella delibera di aumento di capitale sociale.
La decisione della Cassazione è fondata su quanto previsto dall’articolo 22, comma 2 del DPR 131/86, che esclude l’applicabilità dell’imposta di registro quando gli effetti della disposizione enunciata sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione.
Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale sul finanziamento soci enunciato nel verbale della delibera di aumento di capitale sociale. Tuttavia, la Cassazione ha respinto tale richiesta, evidenziando l’assenza della condizione che richiede la permanenza degli effetti del contratto enunciato dopo l’enunciazione. Nel caso specifico, il finanziamento ha cessato i suoi effetti con l’imputazione a capitale, determinando l’estinzione dell’obbligazione di restituzione.
La sentenza ribadisce, quindi, che non è possibile applicare l’imposta di registro sull’atto enunciato in quanto gli effetti del finanziamento (atto enunciato) cessano con l’atto di aumento di capitale (atto enunciante), conformemente all’articolo 22 comma 2 del DPR 131/86.