Cessione di immobile aziendale e atto fraudolento

La sentenza n. 8643 della Cassazione del 28/02/2024 ha trattato la questione della natura fraudolenta della cessione di beni come fattore determinante per l’integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Nello specifico, il caso riguardava una transazione immobiliare tra una società e la moglie del suo legale rappresentante, dove la Corte d’appello aveva precedentemente sancito l’illiceità dell’atto negoziale basandosi sulla natura del rapporto familiare tra le parti, sul fatto che il prezzo concordato fosse inferiore al valore di perizia dell’immobile, e che il bene fosse gravato da un’ipoteca di importo insignificante rispetto all’importo dovuto all’erario.

La Cassazione ha osservato che una definizione così ampia di “atto fraudolento” rischierebbe di allargare in modo inaccettabile i confini della responsabilità penale per le transazioni commerciali che coinvolgono soggetti debitori nei confronti del fisco. Gli atti dispositivi compiuti dall’obbligato che determinano il trasferimento effettivo del bene sono considerati fraudolenti solo se sono caratterizzati da elementi di inganno o artificio volti a sottrarre all’esecuzione fiscale le garanzie patrimoniali del contribuente.

Nel caso esaminato, la Cassazione ha rilevato che le argomentazioni della Corte d’appello non erano sufficientemente esaustive per dimostrare la fraudolenza dell’atto. Per esempio, il fatto che il soggetto acquirente fosse lo stesso legale rappresentante della società unitamente alla moglie, sebbene potesse suscitare sospetti sulla legittimità del contratto, non costituiva di per sé una prova di frode ai danni dei creditori del cedente.

Riguardo alla questione del prezzo inferiore al valore di perizia, la difesa ha sostenuto che il valore del bene era stato ridotto del 30% a causa di un diritto di superficie gravante su di esso. A tal proposito la Cassazione ha stabilito che spetta al giudice di valutare se l’abbattimento del valore del bene fosse stato eccessivo rispetto al deprezzamento effettivo causato dal diritto reale.

Va, altresì, chiarito in quali termini possa desumersi la natura fraudolenta dell’atto in funzione del fatto che una parte del prezzo dovuto per l’acquisto del bene era stato versato dagli acquirenti direttamente a un istituto di credito per estinguere un mutuo a suo tempo da questo concesso alla società, assistito da ipoteca gravante sull’immobile oggetto della compravendita.

In conclusione, la sentenza evidenzia la necessità di un’analisi dettagliata per stabilire la natura fraudolenta di una transazione e sottolinea l’importanza di una valutazione equilibrata dei fatti e delle circostanze specifiche di ciascun caso.

 

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