Danni da prosecuzione illecita dell’attività e responsabilità dei sindaci dimissionari

La sentenza n. 7881/2023 del Tribunale di Napoli affronta la questione delle responsabilità connesse alla continuazione illecita dell’attività aziendale in presenza di perdite di capitale occultate attraverso bilanci falsi, ribadendo una interpretazione controversa dell’operatività della prorogatio in caso di dimissioni dei sindaci.

Si sottolinea, innanzitutto, che la predetta prosecuzione, accumulando sulla base di dati falsi perdite sempre maggiori, consente di imputare agli amministratori un danno alla società, da rilevare come la differenza tra attivo e passivo fallimentare.  Sarebbe spettato all’amministratore dimostrare che gli atti in questione non erano parte dell’attività ordinaria dell’impresa, ma avevano una natura liquidatoria. In assenza di tale prova, si afferma che vi è un nesso di causalità tra condotta illecita e danno, da quantificare nella differenza tra attivo e passivo fallimentare.

Per quanto riguarda la posizione dei sindaci, la loro responsabilità presuppone la commissione di un illecito da parte degli amministratori, un danno derivato da tale comportamento e la violazione dei propri doveri di vigilanza. Inoltre, è necessario dimostrare un nesso di causalità tra la mancata vigilanza dei sindaci e il danno verificatosi.

In considerazione dei doveri dei sindaci è opportuno ritenere che essi sono tenuti a ispezionare e controllare gli atti e la contabilità sociale, verificando la conformità del bilancio alle scritture contabili e esprimendo la propria valutazione su di esso. Nel caso in esame, i sindaci, incaricati anche della revisione legale, avrebbero dovuto accorgersi dell’ingente importo di imposte non versate e della situazione di indebitamento della società, assumendo le iniziative necessarie.

Peraltro, la loro responsabilità non è limitata dalle rassegnate dimissioni, poiché si ritiene operante l’istituto della c.d. prorogatio, che prevede che i sindaci rimangano in carica fino all’assunzione della carica da parte dei successori.  E’ dovere dell’organo amministrativo sostituire immediatamente i sindaci dimissionari, al fine di prevenire la causa di scioglimento che potrebbe determinarsi nel caso di perdurante incompletezza dell’organo di controllo.

 

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