Fusione seguita da scissione asimmetrica e abuso del diritto

Con la risposta all’interpello n. 84 del 29/03/2024 l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito ad un caso di riorganizzazione di tre società facenti parte di un gruppo familiare, dichiarando la presenza di un abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 212/2000.

Nel caso specifico, tre società di gestione immobiliare, ognuna possedendo un lotto di uguale valore, sono partecipate paritariamente da tre componenti di una stessa famiglia. A causa di divergenze sul futuro dell’attività, i soci desiderano separarsi e diventare ciascuno unico titolare di una società, e di conseguenza del relativo lotto immobiliare. Per realizzare questo obiettivo, hanno scelto di procedere con una fusione delle tre società seguita da una scissione asimmetrica, che porterebbe esattamente al risultato desiderato.

Nonostante la neutralità fiscale della fusione e della scissione, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che la ripartizione delle partecipazioni potrebbe non rispettare le finalità riorganizzative delle operazioni. In particolare, l’operazione potrebbe comportare un trasferimento delle partecipazioni tra i soci, configurandosi quindi come un’operazione realizzativa, anche se effettuata attraverso una permuta.

L’Agenzia ha sottolineato la mancanza di una reale finalità riorganizzativa e di sostanza economica, poiché l’operazione non sembra seguire le normali logiche di mercato e potrebbe risultare essenzialmente finalizzata all’evitare l’imposizione fiscale sulle plusvalenze.

Nonostante le argomentazioni dei contribuenti riguardanti le ragioni extrafiscali per la riorganizzazione, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tali ragioni non giustifichino un aggiramento delle norme in materia di plusvalenze su partecipazioni.

Tuttavia, potrebbe essere opportuno approfondire se la modifica della compagine sociale che deriverebbe dal percorso prescelto possa effettivamente far parte della riorganizzazione e godere della neutralità fiscale.

Infatti, l’operazione potrebbe non comportare un reale beneficio fiscale per i soci, poiché lascerebbe loro con una partecipazione di valore equivalente a quello iniziale, senza alcun realizzo effettivo.

 

Consulta la risposta completa dell’Agenzia delle Entrate.