Detrazione dell’imposta estera sui dividendi

La sentenza n. 68/1/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Siena ha stabilito una norma di notevole importanza riguardante lo scomputo dell’imposta estera pagata sui dividendi dall’imposta sostitutiva italiana del 26% per le persone fisiche residenti.

Questa decisione riveste un’importanza particolare poiché, per la prima volta nelle Corti di merito, viene confermato il principio stabilito dalla sentenza della Cassazione n. 25698/2022. Tale sentenza, riferendosi ai rapporti con gli Stati Uniti, si basava sull’articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione con l’Italia, il quale nega il credito d’imposta “ove l’elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d’imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana”. Di conseguenza, se gli utili sono soggetti a imposizione sostitutiva non su richiesta del beneficiario, ma per obbligo, l’imposta estera può essere detratta.

La sentenza dei giudici senesi riguarda una disputa nei rapporti con la Germania, Stato la cui convenzione con l’Italia ha una disposizione simile alla Convenzione Italia-Stati Uniti. In base a tale analogia e alla necessità di eliminare la doppia imposizione sui dividendi nei due Stati, l’Italia è tenuta a rimborsare l’imposta pagata all’estero, anche se il dividendo è tassato in dichiarazione mediante l’imposta sostitutiva del 26%.

L’interesse della sentenza sta anche nella quantificazione delle somme da richiedere a rimborso. Ipotizziamo un dividendo lordo di 100 e una ritenuta estera di:

– ove la legislazione italiana consentisse la detrazione integrale del prelievo estero dall’imposizione sostitutiva (cosa che non è tale), le imposte a saldo dovute all’Italia sarebbero pari a 26 (il 26% di 100) – 15 (ritenuta estera) = 11;

– nella circolare n. 26/2004 dell’Agenzia delle Entrate si chiarisce, in continuità con l’art. 27 comma 4-bis del TUIR, che la banca italiana incaricata della riscossione opera in ingresso la ritenuta a titolo d’imposta su una base imponibile al netto del prelievo estero;

– sempre dato in 100 l’utile lordo, la base imponibile della ritenuta è quindi pari a 85 e la ritenuta stessa, prelevata dalla banca italiana, pari a 22,1 (il 26% di 85);

– l’onere fiscale complessivo sul dividendo sarebbe pari a 37,1, dei quali 15 prelevati nell’altro Stato e 22,1 prelevati in Italia.

La sentenza ha confermato che l’importo da richiedere a rimborso all’Erario italiano sarebbe dell’11,1% del dividendo lordo. Questo potrebbe portare a un aumento delle domande di rimborso della maggiore imposta pagata in Italia a fronte della mancata detrazione dell’imposta estera, soprattutto considerando che l’imposizione sostitutiva caratterizza i dividendi da partecipazioni qualificate da alcuni anni e non è sempre possibile optare per l’imposizione ordinaria su tali proventi.

 

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