Cessione d’azienda in caso di attività potenziale

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 137 del 5 gennaio 2025, ha chiarito che il trasferimento di un insieme di beni che mantiene la capacità di essere utilizzato per un’attività d’impresa rappresenta una cessione d’azienda, anche se tale attività non è in corso al momento del passaggio di proprietà.

Il caso riguardava un contribuente che aveva venduto terreni e attrezzature precedentemente appartenenti a un’azienda agricola, poi concessi in affitto per un’attività di campeggio. Questa attività, tuttavia, risultava cessata al momento della vendita.

L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che i beni ceduti configurassero un’azienda, sottolineando che un’attività imprenditoriale può considerarsi tale anche in assenza di operatività al momento del trasferimento. I giudici di secondo grado, invece, avevano ritenuto che un’azienda non potesse essere qualificata come tale se non effettivamente in esercizio.

La Cassazione ha accolto la posizione dell’Agenzia, precisando che la mancata inclusione, nell’atto di cessione, di elementi tipici dell’attivo aziendale (come avviamento, crediti e debiti) non esclude che il complesso di beni trasferito possa essere qualificato come azienda. Tali assenze riflettono piuttosto una condizione temporanea di inattività.

Richiamando una precedente sentenza (Cass. n. 4700/2003), la Corte ha ribadito che un’azienda può essere trasferita sia quando i beni che la compongono si trovano in una fase di utilizzo attivo, sia quando sono in una fase di inattività. Ciò che conta è la potenzialità produttiva del complesso, prevista e voluta dalle parti.

Inoltre, la Cassazione ha precisato che il trasferimento di un’azienda è possibile finché i beni che la compongono rimangono integri e mantengono la loro capacità di essere utilizzati per scopi imprenditoriali. Questo principio vale anche in caso di temporanea cessazione dell’attività, purché i beni non siano stati disgregati o resi inutilizzabili.

D’altro canto, la Corte ha escluso la qualificazione di un complesso di beni come azienda qualora esso abbia perso definitivamente la propria funzionalità economica, ad esempio a causa di un prolungato abbandono o di obsolescenza tecnologica che richieda interventi straordinari di recupero (Cass. n. 8748/2021).

In sintesi, un insieme di beni può essere considerato azienda ai sensi dell’art. 2555 c.c., anche se inutilizzato al momento della cessione, purché sia ancora idoneo, almeno potenzialmente, all’esercizio di un’attività imprenditoriale senza necessità di interventi gravosi. Questo riconoscimento comporta implicazioni rilevanti sotto il profilo fiscale.

 

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