Sanzioni tributarie: responsabilità dell’ente e superamento del modello “binario”

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 28888 del 1° novembre 2025 interviene sul tema della responsabilità per le sanzioni tributarie, chiarendo – ancora una volta – che il soggetto passivo della sanzione non coincide necessariamente con la persona fisica che ha materialmente commesso la violazione, ma con l’ente nel cui interesse l’illecito è stato realizzato. La questione assume particolare rilievo nel caso delle società di persone e, più in generale, degli enti privi di personalità giuridica, per i quali il confine tra responsabilità dell’ente e responsabilità dei soggetti che lo gestiscono è tradizionalmente meno netto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la violazione era stata posta in essere da una società in accomandita semplice. I giudici hanno ribadito che il regime introdotto dall’art. 7 del DL 269/2003, che concentra la responsabilità sanzionatoria esclusivamente in capo alla società, opera soltanto con riferimento alle società di capitali, in ragione della loro autonomia patrimoniale perfetta. Per le società di persone, invece, continua a trovare applicazione l’art. 11 del DLgs. 472/1997, che configura una responsabilità solidale tra l’ente e le persone fisiche coinvolte, consentendo all’Amministrazione finanziaria di agire anche sui patrimoni personali.

Si tratta, tuttavia, di un’impostazione che la stessa Corte colloca implicitamente in una fase di superamento. La disciplina “binaria” fondata sulla personalità giuridica, introdotta nel 2003, risulta oggi sempre meno coerente con l’evoluzione del tessuto economico e con la struttura organizzativa di molte società di persone, che spesso operano con livelli di autonomia e complessità non dissimili da quelli delle società di capitali. Proprio su questa criticità interviene il DLgs. 87/2024, applicabile alle violazioni commesse a partire dal 31 agosto 2024, che modifica l’art. 2 del DLgs. 472/1997 introducendo il principio della responsabilità diretta dell’ente, indipendentemente dalla forma giuridica adottata.

Con la riforma, la sanzione tributaria viene quindi ancorata al soggetto economico che ha tratto vantaggio dall’illecito, mentre la responsabilità dei soci o degli amministratori perde il carattere di automatismo e resta confinata ai casi previsti dalle ordinarie regole civilistiche, sotto forma di responsabilità personale, solidale o sussidiaria. Il mutamento è rilevante sul piano sistematico, anche se sul piano pratico il suo impatto non va sovrastimato, considerato che già nella prassi applicativa le sanzioni venivano prevalentemente irrogate nei confronti della società, con la solidarietà dei soci utilizzata soprattutto come strumento di garanzia del credito erariale.

L’orientamento che emerge è quello di una progressiva separazione tra il piano della responsabilità sanzionatoria dell’ente e quello delle responsabilità individuali, in una logica che, pur senza richiami espressi, si avvicina a quella della responsabilità amministrativa degli enti.

 

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