Assemblee virtuali a regime per le srl

La massima n. 216 del Consiglio notarile di Milano interviene a chiarire il regime applicabile alle assemblee delle società di capitali nella fase di ritorno alla disciplina ordinaria, dopo il lungo periodo di deroghe introdotte dalla normativa emergenziale. Il documento è stato elaborato tenendo conto della cessazione dell’art. 106 del DL 18/2020, formalmente prevista per la fine del 2025, anche se il quadro resta incerto alla luce dell’ulteriore proroga contenuta nella bozza del DL “milleproroghe”, che differirebbe al 30 settembre 2026 la possibilità di svolgere assemblee con modalità semplificate.

Al di là del profilo temporale, la massima assume rilievo perché fissa i criteri destinati a valere a regime. Per le spa, una volta fuori dal perimetro emergenziale, l’intervento dei soci mediante mezzi di telecomunicazione, anche in via esclusiva, risulta ammissibile solo in presenza di una clausola statutaria, ancorché formulata in termini generici, come richiesto dall’art. 2370 comma 4 c.c. Nelle motivazioni si precisa tuttavia che tale limitazione riguarda esclusivamente l’intervento in senso tecnico, cioè la partecipazione dei soci alla discussione e alla votazione, e non si estende agli altri soggetti che prendono parte all’assemblea, quali amministratori e sindaci, i quali possono assistere anche da remoto in assenza di una specifica previsione statutaria, in considerazione della diversa natura della loro partecipazione.

Il vincolo statutario viene meno nell’ipotesi di assemblea totalitaria, quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tale fattispecie, ciò che rileva non è la compresenza fisica dei partecipanti, ma il consenso implicito che ciascuno presta, per il solo fatto di partecipare all’assemblea, allo svolgimento della riunione con modalità non integralmente in presenza.

Diverso è l’approccio adottato con riferimento alle srl. In questo ambito, la massima afferma che, nel silenzio della legge, l’intervento dei soci mediante mezzi di telecomunicazione, anche in via esclusiva, deve ritenersi ammissibile anche in assenza di una clausola statutaria, purché lo statuto non contenga un espresso divieto. Si tratta di una presa di posizione che segna un cambiamento significativo rispetto a precedenti orientamenti dello stesso Consiglio notarile di Milano, sia rispetto alla massima n. 14/2004, che tendeva ad assimilare la disciplina delle srl a quella delle spa, sia rispetto alla massima n. 200/2021, nella quale si escludeva, in assenza di norme eccezionali, la possibilità di assemblee esclusivamente da remoto senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, anche per le srl. La nuova impostazione, peraltro, non è priva di profili di frizione con altri orientamenti notarili, come quello espresso dal Comitato triveneto.

La massima ribadisce inoltre che, qualora l’assemblea sia convocata con indicazione di un luogo fisico, è necessario e sufficiente che in tale luogo sia presente il soggetto verbalizzante, mentre tutti gli altri partecipanti possono intervenire mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto già affermato dalla massima n. 187/2020. Coerentemente, viene confermato che le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione sono normalmente funzionali alla formazione contestuale del verbale, ma non impediscono, se formulate in modo generico, lo svolgimento dell’assemblea con la partecipazione a distanza di tutti gli altri soggetti, ferma restando la possibilità di redigere e sottoscrivere il verbale anche in un momento successivo, ovvero, in caso di verbale notarile, con la sola sottoscrizione del notaio.

Infine, con specifico riferimento alle srl, la massima chiarisce che l’organo amministrativo può legittimamente prevedere nell’avviso di convocazione lo svolgimento dell’assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza indicazione di un luogo fisico, anche in assenza di un’espressa previsione statutaria che disciplini tale modalità, consolidando di fatto l’assemblea “virtuale” come modello ordinario, salvo diversa scelta statutaria.

 

Leggi la massima completa del Consiglio Notarile di Milano.