La gratuità del compenso degli amministratori: tra statuto e giurisprudenza

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 9 gennaio 2025, ha precisato che la normativa sugli amministratori di società di capitali (artt. 2364, comma 1, n. 3, e 2389 c.c.) attribuisce all’assemblea o allo statuto la facoltà di determinare il compenso, senza imporne l’obbligatorietà. La legge consente infatti ai soci di stabilire, mediante clausola statutaria o deliberazione assembleare, la gratuità delle funzioni amministrative. Tale orientamento si fonda sulla natura organica del rapporto tra società e amministratore, chiarita dalle Sezioni Unite con sentenza n. 1545/2017: l’amministratore, investito della gestione dell’impresa, non è assimilabile a un lavoratore subordinato o a un mandatario, e il suo compenso non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 36 Cost., risultando disponibile e rinunciabile.

Di conseguenza, è legittima una clausola statutaria che preveda la gratuità delle cariche, così come una deliberazione assembleare che decida in tal senso, senza che la legge imponga la retribuzione. In questo contesto, lo statuto riveste un ruolo cruciale, vincolando l’amministratore al momento dell’accettazione della nomina. Nel caso esaminato dal Tribunale, lo statuto attribuiva al CdA la determinazione della remunerazione di Presidente, amministratore delegato e consiglieri delegati entro i limiti massimi fissati dall’assemblea.

Tuttavia, il Tribunale ha rilevato l’assenza di prove idonee a dimostrare la determinazione del compenso: i verbali del CdA risultavano privi di sottoscrizione e le deliberazioni assembleari non valide, essendo mancanti le firme e la trascrizione nel libro delle assemblee.

Quando il compenso è previsto dallo statuto ma non determinato dagli organi sociali, il giudice può fissarlo in via equitativa, valutando quantità e qualità dell’attività svolta e i risultati conseguiti dalla società, mentre eventuali patti parasociali risultano irrilevanti ai fini della liquidazione. In caso di cessazione dell’incarico, la società non può opporre l’art. 1460 c.c. per sospendere il diritto al compenso; eventuali inadempienze devono essere valutate secondo le regole generali di risoluzione contrattuale e possono dare luogo solo a risarcimento del danno o compensazioni già liquidate.

 

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