Con la sentenza n. 1390 e l’ordinanza n. 1392, entrambe depositate il 22 gennaio 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che la limitazione della responsabilità dei sindaci, introdotta dal nuovo art. 2407, comma 2, c.c. – come modificato dalla L. 35/2025 ed entrata in vigore il 12 aprile 2025 – non trova applicazione in relazione a fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
La Suprema Corte muove da una ricostruzione sostanzialmente unitaria del momento di maturazione del diritto al risarcimento del danno. Tale diritto sorge in capo alla società, e indirettamente ai creditori sociali, nel momento in cui l’inadempimento del sindaco, anche in concorso con gli amministratori, determina un pregiudizio patrimoniale al patrimonio sociale. In mancanza di una previsione normativa espressa e inequivoca di segno contrario, la fattispecie risarcitoria deve essere regolata dalla disciplina vigente al momento in cui il danno si è prodotto, sia con riferimento agli elementi costitutivi sia alla sua quantificazione.
Il danno risarcibile viene ricondotto alla sua configurazione tipica di danno patrimoniale emergente, determinato dalla differenza tra il valore effettivo del patrimonio sociale e quello che avrebbe avuto in assenza della condotta illecita. Una volta che tale diritto sia sorto e si sia consolidato nella sua dimensione quantitativa, una norma sopravvenuta non può incidere retroattivamente comprimendo l’estensione del risarcimento, ad esempio mediante l’introduzione di un limite massimo ancorato al compenso del sindaco.
Pur riconoscendo che il legislatore può, in linea di principio, adottare disposizioni retroattive, la Corte richiama i limiti generali posti dalla giurisprudenza costituzionale, in particolare quelli di ragionevolezza, tutela dell’affidamento legittimo, certezza dell’ordinamento e rispetto delle funzioni riservate al potere giudiziario. Limiti che, secondo la Cassazione, risulterebbero compromessi da un’applicazione retroattiva della nuova disciplina.
In particolare, verrebbe meno l’equilibrio tra la posizione di amministratori e sindaci nei casi di responsabilità solidale per concorso omissivo, si vanificherebbe l’aspettativa della società e dei creditori a ottenere il ristoro integrale del pregiudizio subito e si inciderebbe sulla prerogativa del giudice di determinare, secondo il proprio prudente apprezzamento, l’intero danno risarcibile.
L’ordinanza n. 1392 rafforza ulteriormente tale conclusione richiamando il nuovo comma 4 dell’art. 2407 c.c., che individua nel deposito della relazione ex art. 2429 c.c. il dies a quo della prescrizione quinquennale dell’azione di responsabilità. Anche tale disposizione viene letta come strutturalmente destinata a operare solo per il futuro, sia in applicazione del principio generale di irretroattività della legge, sia perché fa riferimento a un presupposto temporale – il deposito della relazione – che, in concreto, può assumere rilevanza solo a partire dai bilanci dell’esercizio 2024.
Nel complesso, le pronunce in esame delineano un orientamento chiaro nel senso di una applicazione prospettica della riforma della responsabilità dei sindaci, escludendo che il nuovo “tetto” risarcitorio possa incidere su diritti già maturati sotto il vigore della disciplina previgente.
Leggi le sentenze complete della Corte di Cassazione.