In tema di azione revocatoria fallimentare, la Corte di Cassazione ha più volte sottolineato che le cause di esclusione previste dall’art. 67 della legge fallimentare hanno natura derogatoria e, proprio per questo, non sono suscettibili di applicazione estensiva o analogica oltre i casi espressamente contemplati dal legislatore. Il perimetro delle esenzioni deve quindi essere tracciato in modo rigoroso, senza forzature interpretative che ne amplino l’ambito operativo.
Tra queste, particolare rilievo assume la previsione contenuta nel comma 3, lett. a), che sottrae alla revocabilità i pagamenti relativi a beni e servizi effettuati nell’ambito dell’ordinaria attività d’impresa e secondo modalità riconducibili ai cosiddetti “termini d’uso”. La giurisprudenza ha chiarito che tale formula non si esaurisce nel mero rispetto delle scadenze contrattuali, ma comprende anche prassi negoziali consolidate tra le parti, purché espressive di una fisiologica dinamica commerciale. La ratio è evidente: evitare che il rischio di un’azione recuperatoria disincentivi i fornitori dal proseguire i rapporti con un’impresa in difficoltà, determinando un’immediata paralisi del ciclo produttivo e, in ultima analisi, un aggravamento della crisi.
L’eccezione è tuttavia circoscritta ai pagamenti correlati a forniture inserite nel processo produttivo o comunque direttamente riconducibili all’oggetto tipico dell’attività esercitata. Anche prestazioni non strettamente indispensabili alla prosecuzione dell’attività possono rientrare nel regime di favore, purché risultino intrinsecamente collegate all’esercizio dell’impresa. Restano invece estranee le operazioni prive di un nesso diretto con tale ambito funzionale. In questa prospettiva, la Suprema Corte ha escluso che possano beneficiare dell’esenzione i compensi corrisposti per attività di consulenza legale finalizzata alla ristrutturazione dell’indebitamento bancario, trattandosi di prestazioni che non si collocano nel circuito produttivo ordinario.
La stessa linea interpretativa è stata ribadita con riferimento all’esenzione prevista dalla lett. g) del medesimo comma 3. Con l’ordinanza n. 33119 del 18 dicembre 2025, la Cassazione ha affermato che il pagamento effettuato in favore del professionista prima della dichiarazione di fallimento non è automaticamente sottratto alla revocatoria. L’esclusione opera soltanto quando la prestazione si traduca in un’attività direttamente e immediatamente funzionale all’accesso a una procedura concorsuale, quale, ad esempio, la presentazione della domanda di concordato. In assenza di tale collegamento esterno e concreto, difetta il requisito della strumentalità necessaria rispetto alla procedura, che costituisce elemento costitutivo dell’esenzione.
Sul diverso piano della revocatoria fondata sulla conoscenza dello stato di insolvenza, la Corte ribadisce che la “scientia decoctionis” richiesta dall’art. 67, comma 2, deve essere reale e non meramente ipotetica. Non è sufficiente che l’insolvenza fosse oggettivamente conoscibile; ciò che rileva è la situazione psicologica effettiva del soggetto che ha ricevuto il pagamento o compiuto l’atto, valutata con riferimento al momento in cui l’operazione è stata posta in essere.
Tale stato soggettivo può essere accertato anche attraverso presunzioni, purché fondate su elementi indiziari dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La giurisprudenza valorizza, in particolare, quegli indicatori che, secondo un criterio di normale diligenza rapportato alle competenze professionali e alle circostanze concrete, avrebbero dovuto rendere percepibile la situazione di dissesto. Non basta dunque la mera astratta possibilità di conoscenza; occorre che il complesso degli indizi consenta di ritenere che il creditore, usando l’ordinaria prudenza, non potesse non cogliere i segnali rivelatori della crisi irreversibile del debitore.