Operazioni soggettivamente inesistenti e deduzione dei costi

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, Sez. 1, con sentenza 24/11/2025, n. 1446, è intervenuta su una controversia scaturita dalla contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, documentate mediante fatture emesse in regime di non imponibilità IVA da una società successivamente risultata priva di effettiva operatività.

Nel caso di specie, l’attività istruttoria aveva evidenziato l’assenza di qualsiasi elemento idoneo a comprovare la concreta esistenza della società fornitrice: mancavano segni distintivi presso la sede, non risultavano bilanci depositati presso il Registro delle Imprese, né adempimenti dichiarativi o versamenti d’imposta. Ulteriori indici sintomatici della natura fittizia del soggetto erano rappresentati dall’assenza di disponibilità di immobili strumentali, mezzi di trasporto e utenze. In sede precontenziosa, l’Ufficio aveva ritenuto non idonee le difese del contribuente, osservando come la documentazione prodotta fosse al più idonea a dimostrare l’avvenuta esportazione di un macchinario con caratteristiche analoghe a quello fatturato, ma non anche l’effettivo acquisto dello stesso dalla società emittente le fatture, ai fini della successiva esportazione.

Nel giudizio, la parte ricorrente ha sostenuto la concreta esecuzione delle operazioni, richiamando elementi fattuali ritenuti dimostrativi della loro effettività. L’Amministrazione finanziaria, per contro, ha evidenziato la debolezza dell’impianto difensivo, qualificando la documentazione come incompleta e priva di adeguato riscontro probatorio, nonostante l’identificazione del macchinario tramite numero di matricola. Sotto il profilo processuale, i giudici hanno rilevato come l’Ufficio non contestasse l’avvenuta esportazione del bene, bensì la riconducibilità dell’acquisto alla società formalmente indicata quale cedente. In tale prospettiva, è stata confermata la natura soggettivamente inesistente dell’operazione, risultando evidente l’inidoneità economico-organizzativa della società emittente a porre in essere la cessione.

Accertata l’inesistenza soggettiva, i giudici hanno richiamato i principi affermati dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 8716/2025), secondo cui i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere ammessi in deduzione, a condizione che il contribuente ne dimostri in modo rigoroso l’effettività, l’inerenza e la certezza. Diversamente, i costi afferenti a operazioni oggettivamente inesistenti restano indeducibili in ogni caso, anche in presenza di documentazione formalmente conforme all’art. 109 TUIR e all’art. 5 D.Lgs. n. 446/1997. Ne consegue che, nelle ipotesi di inesistenza soggettiva, l’operazione può comunque aver avuto concreta esecuzione, producendo effetti economici rilevanti; tuttavia, la deducibilità dei relativi costi resta subordinata alla prova, puntuale e documentata, dei requisiti sostanziali sopra richiamati, profili che nel caso esaminato non risultavano adeguatamente dimostrati.

Con riferimento all’IVA, l’onere probatorio in ordine all’inesistenza oggettiva delle operazioni grava sull’Amministrazione, che può avvalersi di elementi indiziari quali l’assenza di una struttura organizzativa minima in capo al soggetto emittente. In tali ipotesi, incombe sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esecuzione delle operazioni, non potendo tale prova fondarsi su elementi meramente formali.

Il quadro interpretativo che ne emerge conferma un orientamento volto a privilegiare l’analisi sostanziale delle operazioni rispetto al dato meramente formale: le irregolarità soggettive non determinano automaticamente il disconoscimento dei costi, ove sia dimostrata la reale esecuzione delle operazioni, mentre restano radicalmente prive di rilevanza fiscale le operazioni fittizie, prive di qualsiasi contenuto economico.

 

Consulta la sentenza completa della Corte di Giustizia Tributaria di Torino.