Copertura perdite e riserve facoltative

Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 713/2024, torna a delineare – in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione – i criteri applicativi in materia di utilizzo delle riserve a copertura delle perdite e i profili di responsabilità dell’amministratore di S.r.l.

In primo luogo, viene ribadito che la copertura delle perdite deve avvenire secondo un ordine gerarchico fondato sul grado di disponibilità delle riserve. In tale prospettiva, occorre prioritariamente utilizzare le riserve meno vincolate, ossia quelle più facilmente distribuibili, per poi procedere verso quelle progressivamente più rigide. L’ordine corretto impone dunque di attingere dapprima alle riserve facoltative, successivamente a quelle statutarie, quindi alla riserva legale e, solo in via residuale, al capitale sociale, in coerenza con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Da tale impostazione discendono rilevanti conseguenze operative: da un lato, deve escludersi la legittimità dell’azzeramento del capitale sociale laddove la perdita sia assorbibile mediante utilizzo delle riserve disponibili; dall’altro, risulta viziata anche l’eventuale deliberazione di aumento del capitale che si ponga in rapporto di consequenzialità rispetto a un azzeramento non correttamente accertato. Il provvedimento si sofferma altresì sulla natura dei versamenti effettuati dai soci. In particolare, i versamenti in conto capitale – analogamente alla riserva da sovrapprezzo – non danno luogo a crediti esigibili nei confronti della società, potendo essere restituiti esclusivamente in sede di liquidazione, nei limiti dell’attivo residuo, ovvero distribuiti in costanza di vita sociale a condizione che la riserva legale sia integralmente coperta e previa delibera assembleare. Diversa è la qualificazione dei versamenti in conto futuro aumento di capitale, che vengono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto con funzione anticipatoria rispetto a una successiva imputazione a capitale. In tale ipotesi, ove l’aumento di capitale non venga deliberato, opera una condizione risolutiva che legittima la restituzione delle somme versate secondo i principi della ripetizione dell’indebito. Tuttavia, l’onere probatorio grava sul soggetto che richiede la restituzione, il quale deve dimostrare la mancata adozione della delibera entro il termine pattuito o, in difetto, entro quello determinabile ai sensi dell’art. 1183 c.c..

Sotto il profilo della responsabilità gestoria, il Tribunale chiarisce che non è sufficiente qualificare ex post una scelta come economicamente svantaggiosa per fondare una responsabilità dell’amministratore. In particolare, la concessione in godimento gratuito di un bene sociale non integra automaticamente una violazione dei doveri di diligenza, ove non sia dimostrata l’esistenza di alternative concretamente più vantaggiose, specie in presenza di beni con limitata appetibilità sul mercato.

Una determinata operazione può essere censurata solo ove, alla luce delle circostanze concrete, risulti manifestamente irragionevole o pregiudizievole per la società, tenuto conto del contesto economico, temporale e soggettivo in cui si inserisce. In tal senso, la valutazione deve mantenere un approccio casistico, evitando automatismi che prescindano dalla specificità della singola operazione.

Di particolare rilievo è, inoltre, il passaggio relativo alla condotta dell’amministratore che ostacoli l’esercizio dei diritti informativi del socio di minoranza. Il diniego ingiustificato di accesso alle informazioni e alla documentazione sociale, in violazione dell’art. 2476 comma 2 c.c., integra una grave irregolarità gestionale idonea a giustificare la revoca dell’amministratore ai sensi dell’art. 2476 comma 3 c.c., soprattutto qualora tale condotta abbia già prodotto effetti dannosi per la società, come nel caso di condanna alle spese processuali conseguenti a provvedimenti cautelari. Nel caso esaminato, la posizione dell’amministratore risultava ulteriormente aggravata dalla manipolazione delle scritture contabili, finalizzata ad attribuire determinati versamenti a specifici soci, escludendo il socio di minoranza in un contesto di conflitto. Tale comportamento incide non soltanto sul rapporto fiduciario con la compagine sociale, ma compromette in radice l’affidabilità della gestione, esponendo la società a contenziosi e oneri economici.

 

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