La giurisprudenza di legittimità torna a delimitare il perimetro della responsabilità del professionista in ambito tributario, con specifico riguardo all’ipotesi di rilascio di un visto di conformità infedele. Dopo aver già chiarito, in precedenti arresti, che l’intermediario è tenuto a presidiare il rispetto delle norme fiscali nella fase di trasmissione delle dichiarazioni, la Corte affronta ora il tema della possibile configurazione di un concorso nella violazione imputata al contribuente. Il rilascio del visto implica, infatti, un’attività di riscontro che non può esaurirsi in verifiche meramente cartolari, ma deve estendersi a un controllo sostanziale della documentazione e della coerenza dei dati dichiarati con il quadro normativo di riferimento. Ne deriva che, in presenza di attestazioni non rispondenti al vero, può astrattamente configurarsi un coinvolgimento del professionista nella condotta illecita del cliente, ad esempio nei casi di compensazioni indebite fondate su crediti inesistenti. La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 8845 dell’8 aprile 2026, ribadisce che il visto presuppone la verifica della corrispondenza tra quanto indicato in dichiarazione e le risultanze documentali, nonché il rispetto delle disposizioni in materia di oneri deducibili, detrazioni, crediti d’imposta e ritenute, richiamando implicitamente il parametro della diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c. In tale prospettiva, il professionista è chiamato a validare non solo la correttezza formale, ma anche la effettiva esistenza delle poste dichiarate, con conseguente esposizione a responsabilità in caso di attestazioni infedeli. Nel caso concreto esaminato, caratterizzato da un meccanismo fraudolento basato sull’utilizzo di crediti IVA fittizi per il pagamento di accise su prodotti energetici, il commercialista è stato ritenuto coobbligato in solido con la società contribuente, avendo certificato, sulla base di controlli inadeguati, l’esistenza di un credito inesistente. Occorre tuttavia distinguere con rigore il piano sanzionatorio da quello della responsabilità per l’imposta: il concorso nella violazione, ai sensi dell’art. 9 del DLgs. 472/97, rileva unicamente ai fini delle sanzioni e presuppone un apporto consapevole e causale alla realizzazione dell’illecito. Non appare, quindi, sostenibile una automatica estensione della responsabilità per effetto del solo rilascio di un visto infedele, specie in assenza di elementi fraudolenti che alterino il contesto fattuale. Diverso è il tema della solidarietà nel pagamento dell’imposta, che, nel caso di specie, è stata affermata in ragione della particolare disciplina delle accise e dell’estensione di principi già elaborati in ambito doganale.
Per contro, con riferimento all’IVA e alle imposte dirette, l’ordinamento non prevede, allo stato, alcuna responsabilità solidale in capo al professionista per il tributo non versato dal contribuente, anche qualora il suo operato abbia agevolato la violazione. In assenza di una specifica previsione normativa, l’esposizione del professionista resta quindi circoscritta al piano sanzionatorio, senza traslazioni automatiche sull’obbligazione tributaria principale.