La giurisprudenza di merito offre ulteriori chiarimenti in ordine alla corretta individuazione del momento a partire dal quale gli amministratori sono tenuti ad abbandonare una gestione dinamica dell’impresa per adottare un approccio meramente conservativo, con particolare riferimento al rapporto tra perdita del capitale sociale e stato di insolvenza. La Corte d’Appello di Cagliari, con la sentenza n. 192/2025, affronta il tema nell’ambito di una controversia promossa dalla curatela fallimentare nei confronti degli organi gestori di una società a responsabilità limitata, fallita dopo aver proseguito l’attività nonostante l’integrale erosione del capitale già emersa nei primi esercizi di vita. Il nucleo della decisione si fonda sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, ritenute pienamente condivisibili, dalle quali emerge una distinzione netta tra una fase iniziale di instabilità, fisiologica rispetto al ciclo di avvio dell’impresa, e una successiva situazione di squilibrio irreversibile sotto il profilo sia patrimoniale sia finanziario.
In particolare, pur in presenza di un risultato negativo rilevante già nel primo esercizio, tale circostanza non è stata ritenuta di per sé idonea a integrare uno stato di insolvenza, dovendosi quest’ultimo desumere non tanto dal mero disallineamento tra attività e passività, quanto dalla concreta incapacità dell’impresa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni con mezzi ordinari e di operare con continuità sul mercato. Solo a partire dall’esercizio successivo, alla luce di indicatori finanziari deteriorati e dell’incapacità di far fronte ai debiti a breve termine, la crisi è stata qualificata come irreversibile, con emersione conclamata nei primi mesi dell’anno seguente, in concomitanza con gli adempimenti connessi alla formazione del bilancio.
In tale contesto, la Corte esclude che vi siano elementi per anticipare il momento di percepibilità della crisi irreversibile rispetto a quanto desumibile dai dati contabili formalizzati, rilevando come la curatela non abbia fornito evidenze specifiche idonee a dimostrare un’omissione colposa nell’attività di monitoraggio da parte degli amministratori in una fase antecedente. Una volta accertata la responsabilità degli stessi per aver proseguito l’attività oltre il limite consentito, omettendo di attivare tempestivamente gli strumenti concorsuali, il danno viene ricondotto all’incremento dell’esposizione debitoria maturata nei confronti dei principali stakeholder, inclusi dipendenti, erario, fornitori e sistema bancario, valorizzando una quantificazione analitica fondata sulla ricostruzione delle scritture contabili, senza ricorrere a criteri equitativi residuali. Viene altresì esclusa l’applicabilità del criterio dei netti patrimoniali, ritenuto non coerente con la fattispecie, in quanto la condotta contestata non attiene alla causa della perdita del patrimonio sociale, bensì all’omessa tempestiva emersione dello stato di insolvenza e alla mancata attivazione delle conseguenti misure di contenimento del dissesto.
In definitiva, la pronuncia si caratterizza per una lettura sostanzialistica del concetto di insolvenza, sganciata da automatismi legati alla perdita del capitale sociale, che, pur rilevante sotto il profilo societario, non viene considerata elemento dirimente ai fini dell’individuazione del dies a quo della responsabilità gestoria, anche in ragione del perimetro della domanda risarcitoria azionata dalla curatela.