L’Amministrazione finanziaria interviene nuovamente sul trattamento delle attività detenute all’estero nell’ambito di strutture fiduciarie, fornendo indicazioni rilevanti in merito all’applicazione dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri in presenza di trust non residenti fiscalmente trasparenti. Con la risposta a interpello n. 84/2026, viene affrontata la posizione del beneficiario residente, con particolare attenzione alla sussistenza del presupposto impositivo ai fini IVAFE, attualmente pari allo 0,2% del valore delle attività finanziarie detenute oltre frontiera e oggetto di monitoraggio nel quadro RW.
L’evoluzione normativa ha progressivamente ampliato il perimetro soggettivo dell’imposta, includendo, oltre alle persone fisiche, anche enti non commerciali e strutture fiscalmente assimilate, tra cui i trust; tuttavia, la corretta individuazione del soggetto passivo richiede un’analisi sostanziale dei rapporti giuridici sottostanti. In tale contesto, l’Agenzia ribadisce che, nell’architettura del trust, la titolarità giuridica e la disponibilità dei beni segregati fanno capo esclusivamente al trustee, il quale esercita poteri di gestione e amministrazione analoghi a quelli del proprietario, in attuazione del programma negoziale definito dal disponente. Conseguentemente, il beneficiario, ove privo di diritti reali o di disponibilità sui beni e limitato alla mera aspettativa reddituale, non integra il presupposto oggettivo richiesto per l’applicazione dell’imposta patrimoniale.
Tale impostazione risulta coerente con i precedenti chiarimenti di prassi, secondo cui i beneficiari individuati di trust esteri sono tenuti agli obblighi di monitoraggio limitatamente al credito vantato nei confronti del trust, senza estensione automatica alle attività sottostanti. Nel caso esaminato, il patrimonio del trust è rappresentato da un portafoglio finanziario articolato, comprendente strumenti quotati, fondi e titoli obbligazionari detenuti all’estero, ma il beneficiario non dispone di alcun potere dispositivo né assume rischi economici connessi agli investimenti, né ha apportato capitali propri. In assenza di un rapporto qualificato con i beni, l’Amministrazione esclude quindi l’obbligo di versamento dell’IVAFE in capo al beneficiario, nonostante la trasparenza fiscale del trust ai fini reddituali. Resta tuttavia ferma una linea di demarcazione netta: qualora la struttura venga riqualificata in termini di interposizione, con conseguente imputazione sostanziale delle attività al beneficiario residente, si determinerebbe un completo ribaltamento degli obblighi, includendo sia la tassazione dei redditi sia gli adempimenti di monitoraggio e il pagamento delle imposte patrimoniali estere.
Ne emerge un approccio improntato a criteri sostanzialistici, che impone di valutare caso per caso l’effettiva allocazione dei poteri e dei rischi all’interno del trust, al fine di individuare correttamente il soggetto inciso dagli obblighi fiscali.