L’esterovestizione continua ad assumere un ruolo centrale nell’attività di contrasto dell’Amministrazione finanziaria, ma l’aspetto più rilevante dell’evoluzione giurisprudenziale recente è rappresentato dall’estensione della relativa nozione ben oltre il tradizionale ambito delle imposte dirette. La Corte di Cassazione, infatti, sta progressivamente consolidando un orientamento volto a qualificare il fenomeno quale principio generale dell’ordinamento tributario, suscettibile di incidere anche nell’ambito delle imposte indirette e, in particolare, dell’imposta di registro.
In tale contesto si inserisce l’ordinanza n. 13568 del 10 maggio 2026, relativa a un’operazione di aumento di capitale deliberata da una società di diritto lussemburghese mediante conferimento della nuda proprietà di immobili situati in Italia. L’operazione era stata assoggettata dalle parti all’imposta di registro in misura fissa, sulla base della Nota IV all’art. 4 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986, disposizione che prevede tale regime qualora la società conferitaria abbia sede legale o amministrativa in un altro Stato membro dell’Unione europea. L’Agenzia delle Entrate ha tuttavia contestato l’applicazione dell’agevolazione, ritenendo che la società estera fosse, in realtà, fiscalmente riconducibile all’Italia, in quanto priva di una reale struttura operativa in Lussemburgo e caratterizzata da una sede di direzione effettiva collocata nel territorio nazionale. La pretesa erariale, fondata sull’applicazione dell’imposta proporzionale, è stata confermata sia nei giudizi di merito sia, successivamente, dalla Corte di Cassazione.
Particolarmente significativo è il percorso argomentativo seguito dalla Suprema Corte, che ha rifiutato un’interpretazione meramente formale della nozione di “sede legale o amministrativa” contenuta nella disciplina agevolativa. Secondo i giudici di legittimità, il requisito non può essere soddisfatto dalla sola localizzazione statutaria della società in un Paese membro dell’Unione europea, ma richiede la verifica dell’effettiva collocazione della direzione societaria e dell’esistenza di un concreto radicamento economico e gestionale nello Stato estero.
La Cassazione richiama, sul punto, tanto la giurisprudenza unionale quanto i propri precedenti più recenti, valorizzando il concetto di “sede di direzione effettiva” quale parametro sostanziale di collegamento fiscale. In questa prospettiva, l’interpretazione della normativa interna deve essere coerente con le finalità delle direttive europee in materia di raccolta di capitali, che subordinano il trattamento fiscale di favore all’effettiva sottoposizione della società al potere impositivo dello Stato membro di appartenenza.
La pronuncia assume rilievo anche sotto il profilo sistematico, poiché conferma una tendenza giurisprudenziale che tende a superare la tradizionale impostazione dell’esterovestizione come fenomeno esclusivamente abusivo o simulatorio. L’attenzione della Corte sembra infatti spostarsi verso l’esigenza di garantire una corretta allocazione della potestà impositiva tra gli Stati membri, in linea con un approccio sostanzialistico volto a verificare dove si collochi realmente il centro decisionale e operativo dell’ente.
Ne deriva che la mera costituzione di una società in uno Stato caratterizzato da un regime fiscale più favorevole non integra, di per sé, un abuso della libertà di stabilimento. Tuttavia, secondo la Cassazione, gli ordinamenti nazionali possono legittimamente disconoscere gli effetti fiscali di strutture prive di reale consistenza economica, quando emerga che l’insediamento estero costituisce una costruzione artificiosa finalizzata esclusivamente a sottrarre l’operazione alla disciplina tributaria dello Stato effettivamente competente.
Consulta l’ordinanza completa della Corte di Cassazione.