La sentenza n. 14530/2026 della Corte di Cassazione affronta nuovamente il tema della participation exemption, soffermandosi sul requisito della commercialità della società partecipata previsto dall’art. 87 del TUIR. La pronuncia conferma un principio particolarmente rilevante sul piano operativo: ai fini dell’applicazione della pex, conta la situazione esistente al momento della cessione della partecipazione.
La vicenda riguardava il conferimento di un’azienda alberghiera in una newco le cui quote erano poi state cedute dalla società conferente. Tuttavia, al momento della cessione, l’attività alberghiera continuava a essere gestita dalla stessa conferente tramite un contratto di comodato gratuito, mentre la partecipata non aveva ancora avviato direttamente l’attività imprenditoriale.
Secondo la Cassazione, tale circostanza impedisce di considerare integrato il requisito della commercialità richiesto dall’art. 87 del TUIR. La Corte ribadisce infatti che la mera fase preparatoria o di start up non è sufficiente a configurare l’esercizio di impresa commerciale, qualora l’attività non sia stata concretamente avviata al momento del realizzo della plusvalenza.
La pronuncia richiama l’orientamento già espresso dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/2013, secondo cui il requisito della commercialità può estendersi retroattivamente alla fase preparatoria soltanto se, al momento della cessione, l’attività d’impresa sia già stata effettivamente avviata. In assenza di tale condizione, la partecipata non può essere considerata impresa commerciale ai fini pex.
La Corte distingue inoltre il caso esaminato da quello affrontato nella precedente ordinanza n. 14800/2025, relativa a un immobile alberghiero in corso di costruzione. In quell’occasione era stato riconosciuto che anche la fase di costruzione potesse rilevare ai fini della commercialità, purché l’attività imprenditoriale fosse poi effettivamente esercitata dalla società partecipata.
Nel caso della sentenza n. 14530/2026, invece, la partecipata non aveva ancora assunto un ruolo operativo autonomo al momento della cessione delle quote. Per questo motivo, la Cassazione ha escluso la sussistenza del requisito della commercialità nel periodo richiesto dall’art. 87 del TUIR, negando quindi l’accesso al regime della participation exemption.