Dividendi non proporzionali e regole societarie nella qualificazione fiscale

La circolare Assonime n. 17/2026 torna sulla risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 90/2026, affrontando il tema della distribuzione di utili in misura non proporzionale rispetto alle partecipazioni detenute dai soci.

Il caso esaminato riguarda una delibera con cui alcuni soci hanno volontariamente rinunciato a una parte dei dividendi loro spettanti, consentendo ad altri di percepire un importo superiore, senza previsione di conguagli né di futuri recuperi. La scelta era motivata dall’interesse a soddisfare esigenze finanziarie di determinati soci e a preservarne la permanenza nella compagine sociale.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, solo la quota di utili spettante in base alla partecipazione conserva natura di dividendo, beneficiando quindi dell’esclusione dal reddito imponibile nella misura del 95% prevista dall’art. 89, comma 2, del TUIR. L’eccedenza attribuita ai soci destinatari della maggiore distribuzione, invece, costituirebbe una sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR. Assonime propone però una diversa chiave interpretativa, evidenziando come la valutazione fiscale non possa prescindere dalla verifica della legittimità civilistica dell’operazione. Se la distribuzione non proporzionale è consentita dallo statuto o comunque conforme alla disciplina societaria ed è sorretta da un interesse meritevole di tutela, le somme percepite dovrebbero conservare integralmente la qualificazione di dividendi, salvo che l’Amministrazione finanziaria dimostri specifiche ragioni per disconoscerne la natura o accerti fenomeni simulatori.

La circolare richiama inoltre l’attenzione su un ulteriore profilo rimasto irrisolto nella risposta dell’Agenzia: il trattamento fiscale della rinuncia effettuata dai soci che percepiscono utili inferiori rispetto alla propria quota. In particolare, viene prospettata l’ipotesi in cui tale sacrificio economico sia funzionale a trattenere un determinato socio nella società. In una simile ricostruzione, l’operazione potrebbe essere assimilata a un pagamento effettuato direttamente dalla società per conto dei soci rinuncianti, con possibili effetti fiscali sia in capo al socio beneficiario, quale componente positivo di reddito, sia in capo ai soci che sostengono l’onere, ove ne ricorrano i presupposti di deducibilità.

L’intervento di Assonime conferma quindi che, nelle distribuzioni di utili non proporzionali, la corretta qualificazione fiscale richiede un’analisi preventiva della validità della delibera sotto il profilo societario e delle concrete finalità perseguite, evitando automatismi interpretativi fondati esclusivamente sulla diversa ripartizione economica dei dividendi.

 

Consulta la Risposta completa dell’Agenzia delle Entrate.