Criteri per la ricostruzione della consistenza iniziale del patrimonio degli ETS

Con la nota n. 9981/2026 il Ministero del Lavoro  ha diffuso le Linee guida dedicate alla determinazione del patrimonio incrementale degli enti del Terzo settore, fornendo indicazioni operative per i casi in cui, a seguito della cancellazione dal RUNTS con prosecuzione dell’attività quale ente di diritto civile, sorge l’obbligo di devoluzione previsto dall’art. 50 del Codice del Terzo settore.

Il documento, elaborato con il contributo del Consiglio nazionale del Terzo settore e del CNDCEC, chiarisce innanzitutto che nessun obbligo di devoluzione sussiste quando il patrimonio finale risulta inferiore a quello iniziale. Per gli enti iscritti ordinariamente al RUNTS, il patrimonio di riferimento coincide, in via generale, con quello esistente alla data di iscrizione, mentre per ODV, APS e Onlus già in possesso della relativa qualifica prima dell’iscrizione al Registro unico rileva anche il patrimonio maturato nel periodo antecedente.

Particolare attenzione è dedicata alla ricostruzione del patrimonio iniziale, soprattutto nei casi in cui la documentazione originaria non sia più disponibile. Qualora i dati non siano desumibili dai bilanci o da altra documentazione ufficiale, l’ente può fare ricorso a elementi probatori attendibili, quali estratti conto bancari, visure catastali, rendicontazioni predisposte per l’ottenimento di contributi o altri documenti idonei a ricostruire con sufficiente certezza la situazione patrimoniale. Se neppure tale percorso risulta praticabile, il patrimonio iniziale dovrà essere determinato facendo riferimento alla data più remota per la quale sia possibile reperire una base documentale affidabile.

Le Linee guida ricordano inoltre che, nell’ambito della procedura di devoluzione, il revisore legale è chiamato ad attestare la consistenza e la composizione del patrimonio dell’ente, individuando anche l’eventuale quota esclusa dall’obbligo devolutivo. Resta invece in capo al legale rappresentante l’onere di dichiarare l’eventuale irreperibilità della documentazione originaria, illustrandone le ragioni.

Qualora non sia possibile ricostruire con attendibilità il patrimonio incrementale, come può accadere negli enti che hanno adottato esclusivamente una contabilità per cassa, il Ministero propone un criterio residuale basato sul confronto tra le disponibilità liquide esistenti all’inizio e alla fine del periodo di iscrizione al RUNTS, depurando il raffronto dagli effetti derivanti da operazioni estranee alla qualifica di ETS. L’esempio riportato nelle Linee guida evidenzia come, ai fini del calcolo, debbano essere neutralizzati gli incrementi patrimoniali riconducibili, ad esempio, alla dismissione di beni non considerati nella consistenza iniziale, evitando così di assoggettare a devoluzione valori che non rappresentano un effettivo incremento patrimoniale maturato durante il periodo di permanenza nel Registro.

 

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