La Corte di cassazione, con la sentenza n. 33912, torna sul tema della responsabilità dei sindaci per concorso nei reati di bancarotta commessi dagli amministratori, ribadendo i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di posizione di garanzia, omissione, nesso causale ed elemento soggettivo.
La pronuncia assume particolare rilievo anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 35/2025 all’art. 2407 c.c., che ha previsto un limite alla responsabilità patrimoniale dei sindaci, fatta salva l’ipotesi in cui abbiano agito con dolo. Sul piano penale, la Corte precisa che non è configurabile un concorso colposo del sindaco in un delitto doloso, in assenza di una specifica previsione normativa: la mera negligenza nell’esercizio della funzione di controllo, pertanto, non è sufficiente a fondare la responsabilità concorsuale.
Nel caso esaminato, tuttavia, i sindaci erano pienamente consapevoli della situazione economica della società e delle modalità con cui venivano realizzate alcune operazioni distrattive, effettuate peraltro al di fuori delle ordinarie procedure societarie. Nonostante tale conoscenza, non avevano svolto verifiche, convocato l’assemblea dei soci, promosso azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori né effettuato segnalazioni all’autorità giudiziaria, consentendo così la prosecuzione delle condotte pregiudizievoli per la società e i creditori.
La loro esperienza professionale e la conoscenza delle dinamiche del gruppo societario costituivano, inoltre, ulteriori elementi valorizzati dalla Corte per ritenere consapevole la protratta inerzia. I rilievi formalizzati nei verbali del collegio erano stati soltanto sporadici e, soprattutto, successivi alla manifestazione ormai evidente dello stato di dissesto.Secondo la Cassazione, risultano pertanto integrati gli elementi del concorso nel reato di bancarotta: la condotta omissiva dei sindaci, il nesso causale tra tale omissione e le condotte illecite degli amministratori, da valutare secondo il criterio della condotta alternativa lecita, e il dolo di concorso, configurabile anche nella forma del dolo eventuale.
La sentenza conferma quindi che il sindaco non risponde penalmente per la sola insufficienza dell’attività di vigilanza, ma può essere chiamato a rispondere a titolo concorsuale quando la violazione dei propri doveri si accompagni alla consapevolezza delle condotte distrattive e alla volontà, anche eventuale, di agevolarne la realizzazione.