Fusione inversa, disapplicabili i limiti al riporto delle perdite della società veicolo

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 172/2026, conferma la possibilità di disapplicare le limitazioni previste dall’art. 172, comma 7, del TUIR in relazione al riporto delle perdite fiscali e delle eccedenze di interessi passivi indeducibili nell’ambito di una fusione inversa tra una società veicolo e la società target acquisita. La fattispecie riguarda Beta, società costituita appositamente dai Fondi Beta per realizzare l’acquisizione, attraverso conferimenti in equity, del 100% del capitale di Alfa. Beta aveva utilizzato le risorse ricevute dai soci per acquistare la partecipazione nella target e aveva concretamente gestito le attività necessarie al perfezionamento dell’operazione, sostenendo anche i relativi costi. La disciplina ordinaria dell’art. 172, comma 7, subordina il riporto delle posizioni fiscali delle società partecipanti alla fusione al superamento del test di vitalità e del limite patrimoniale.

Nel caso esaminato, Alfa superava il test di vitalità, ma non quello patrimoniale, mentre Beta presentava la situazione opposta, non superando il test di vitalità. Occorreva inoltre considerare l’art. 177-ter del TUIR, introdotto dal D.Lgs. n. 192/2024, che esclude tali limitazioni per determinate operazioni realizzate all’interno del medesimo gruppo, disciplina tuttavia non applicabile alle posizioni fiscali maturate anteriormente al periodo di imposta 2024. L’Agenzia ha quindi esaminato le perdite fiscali, le eccedenze di interessi passivi e le eccedenze ACE maturate sino al 2023, ritenendo che, nella specifica operazione, non fosse ravvisabile quella finalità elusiva che l’art. 172, comma 7, intende contrastare. Beta, infatti, era stata costituita esclusivamente per realizzare l’acquisizione di Alfa, aveva effettivamente impiegato le risorse messe a disposizione dai soci per tale operazione e presentava un patrimonio sostanzialmente composto dalla partecipazione acquisita e dalle attività e passività strettamente connesse all’investimento. Anche le posizioni fiscali soggettive derivavano esclusivamente dai costi sostenuti e dall’impiego delle risorse finanziarie destinate all’acquisizione. In tale contesto, la fusione inversa non determina il trasferimento artificioso di perdite fiscali maturate da una società priva di effettiva operatività, ma rappresenta il naturale completamento di un’operazione di acquisizione realizzata attraverso una società veicolo.

L’Agenzia riconosce pertanto la possibilità di disapplicare le limitazioni dell’art. 172, comma 7, del TUIR, in linea con precedenti chiarimenti relativi alle operazioni di MLBO, tra cui le risposte n. 162/2026, n. 234/2022 e n. 235/2022 e la circolare n. 6/2016. Il principio che emerge è che la presenza di una società veicolo non è, di per sé, sufficiente a giustificare l’applicazione dei limiti al riporto delle posizioni fiscali: quando la società è stata effettivamente utilizzata per realizzare l’acquisizione e le sue posizioni fiscali derivano dalle attività concretamente svolte nell’ambito dell’operazione, viene meno la finalità antielusiva cui è preordinato il comma 7 dell’art. 172 del TUIR.

 

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