Il Tribunale di Firenze, con la sentenza del 10 dicembre 2025 n. 3996, affronta il tema dell’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di una Srl, soffermandosi in particolare sui limiti del diritto di informazione del socio e sulle conseguenze delle eventuali irregolarità relative alla documentazione societaria. La controversia nasce dall’impugnazione proposta da una società fiduciaria, titolare del 70% del capitale della partecipata, nei confronti della delibera di approvazione del bilancio, accompagnata da una richiesta cautelare di sospensione della relativa efficacia. Tra le contestazioni formulate figurava, innanzitutto, la presunta violazione del diritto di informazione dei soci, unitamente alla mancata disponibilità di alcuni documenti sociali. La vicenda presentava una peculiarità ulteriore, poiché la società fiduciaria, pur detenendo formalmente il 70% del capitale, aveva espresso voto favorevole per il 31% e non aveva partecipato al voto per il restante 39%, manifestando così posizioni differenti in rappresentanza dei soggetti fiducianti.
Il Tribunale osserva sul punto che, se può ammettersi che una fiduciaria esprima volontà divergenti in funzione delle differenti posizioni dei soggetti rappresentati, appare invece singolare che la stessa società possa ritenersi adeguatamente informata con riferimento a una partecipazione e contestare, al contempo, la carenza di informazioni relativamente all’altra. La questione, tuttavia, non viene approfondita, risultando assorbita dal rigetto delle specifiche doglianze formulate. Quanto alla mancata messa a disposizione del verbale del consiglio di amministrazione di approvazione del progetto di bilancio, il Tribunale esclude che tale omissione possa incidere sul diritto di voto consapevole dei soci, considerato che erano stati regolarmente messi a disposizione il progetto di bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione, documentazione ritenuta sufficiente per consentire una valutazione informata in vista dell’assemblea. Analogamente, non assume rilievo la mancata sottoscrizione dei consiglieri sulla copia del bilancio depositata presso la sede sociale, trattandosi di un adempimento rilevante nella fase prodromica alla pubblicazione del bilancio e non ai fini della sua conoscibilità da parte dei soci in vista dell’approvazione. La medesima conclusione viene estesa alla mancata indicazione della data del progetto di bilancio. Viene inoltre contestata l’approvazione del bilancio oltre il termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, mediante ricorso al termine più ampio di 180 giorni previsto dall’art. 2364, comma 2, c.c., in assenza, secondo la ricorrente, dei relativi presupposti.
Anche tale irregolarità, tuttavia, non viene ritenuta idonea a determinare l’annullamento della delibera, non risultando compromesso alcun diritto dei soci né violati i criteri di formazione del bilancio. Il termine previsto dalla norma, infatti, non viene considerato quale termine decadenziale, ma quale termine acceleratorio, sicché l’approvazione tardiva non impedisce che il bilancio venga comunque approvato, ferma restando l’eventuale responsabilità degli amministratori per il ritardo. Particolare attenzione viene infine dedicata alla contestata mancata disponibilità di alcuni documenti sociali. Il Tribunale rileva che la società aveva ricevuto numerose richieste di chiarimenti e documentazione in relazione alla bozza di bilancio e aveva provveduto a fornire riscontro, sia attraverso una specifica relazione sia mettendo a disposizione la documentazione richiesta, con conseguente superamento della contestazione. La pronuncia ricorda, inoltre, che il socio non amministratore di una Srl dispone di un generale diritto di accesso alla documentazione sociale, ma tale diritto deve essere coordinato con la concreta esigenza di consentire l’esercizio consapevole dei diritti sociali. Non ogni documento societario, infatti, assume necessariamente rilevanza ai fini dell’espressione del voto sul bilancio e richieste di accesso eccessivamente ampie o reiterate non possono trasformarsi in uno strumento idoneo a paralizzare l’attività della società.
La decisione evidenzia quindi come, ai fini dell’impugnazione di una delibera di approvazione del bilancio, non sia sufficiente individuare una mera irregolarità formale o una carenza documentale, essendo necessario dimostrare che tale violazione abbia concretamente inciso sul diritto del socio a ricevere le informazioni necessarie per una partecipazione consapevole alla decisione assembleare.
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